CNCE – Comunicato 08 maggio 2019
Titolo: CCNL Industria e cooperazione, artigianato, piccola impresa-FAQ
Al fine di consentire la corretta applicazione dei dispositivi contrattuali relativi in particolare al Fondo sanitario, e, fermo restando che alcune materie più specifiche saranno definite dalle parti sociali in sede di approvazione dei Regolamenti dei Fondi, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative a questioni ricorrenti poste dalle Casse Edili/Edilcasse alla Commissione.
Si ricorda comunque di fare riferimento agli accordi contrattuali nazionali e alle Comunicazioni CNCE.
Allegato
FAQ – CCNL INDUSTRIA, COOPERAZIONE, ARTIGIANATO, PICCOLA IMPRESA NUOVE CONTRIBUZIONI – INDICAZIONI OPERATIVE
Al fine di consentire la corretta applicazione dei dispositivi contrattuali da parte delle imprese e dei loro consulenti, fermo restando che alcune materie più specifiche saranno definite dalle parti sociali in sede di approvazione dei Regolamenti dei Fondi, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative a questioni ricorrenti poste alla Commissione
Si ricorda comunque di fare riferimento agli accordi contrattuali nazionali e alle Comunicazioni CNCE.
1) Qual è la decorrenze dei versamenti delle nuove aliquote?
Le decorrenze sono quelle stabilite dagli accordi delle parti sociali nazionali e ribadite nelle Comunicazioni CNCE:
– Verbale di Accordo Industria e Cooperazione /OOSS del 18/7/2018
– Verbale di accordo Artigiani/OOSS del 31/1/2019
– Verbale di accordo Artigiani/OOSS del 6/2/2019
– Verbale di accordo Confapi/Aniem/OOSS del 12/3/2019
– Comunicazione CNCE n. 640/2018 e successive
FONDO SANITARIO IMPIEGATI
2) Quali sono le causali di accompagnamento del bonifico per i versamenti diretti per gli impiegati ?
– Alle Casse – secondo le modalità indicate dalle singole Casse
– Alla CNCE (c/c provvisorio) – causale: – competenza mese/anno – importo contributo – ragione sociale e CF dell’impresa – Codice Cassa o provincia (con contestuale invio agli uffici CNCE di un file di rendicontazione con i dati dei lavoratori e dell’impresa)
– L’approvazione del Regolamento del Fondo potrà prevedere diverse modalità per i suddetti versamenti
3) Quali sono i riferimenti del conto e il contatto (Ente/ ufficio) di riferimento per i versamenti diretti alle Casse per gli impiegati?
– Uffici territoriali delle singole Casse o gli uffici della CNCE
4) Quale base di censimento deve utilizzare la Cassa per la verifica del pagamento del contributo impiegati?
– La Cassa può utilizzare la propria base di censimento laddove il contributo venga versato tramite la Cassa medesima
5) E’ prevista per gli impiegati la riscossione tramite coefficiente per livello, sul modello di Prevedi?
– No, il calcolo del contributo va effettuato sulle seguenti voci retributive:
– Minimo
– Contingenza
– Edr
– Premio di produzione,
come sancito nei Verbali di accordo nazionali
6) Per quante mensilità è dovuto il contributo per gli impiegati?
– Per un massimo di 12 mensilità
CALCOLO IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
7) La base imponibile per il calcolo delle nuove contribuzioni è diversa dagli altri contributi Cassa edile attualmente in essere?
– Si, gli accordi delle parti sociali fanno riferimento ad una base di calcolo ad hoc per il Fondo Sanitario e il Fondo incentivo occupazione
8) Nella base imponibile del contributo al Fondo Sanitario va ricompreso il superminimo per gli operai?
– No, non va ricompreso
9) La paga oraria delle imprese artigiane è composta anche dalla voce retributiva AFAC. Tale voce deve calcolarsi ai fini della determinazione del contributo dei Fondi dei fondi sopra indicati?
– Si, in quanto è una voce ricompresa nel minimo della retribuzione
MODALITÀ DI CALCOLO DELLE 120 ORE LAVORATE
10) Per gli operai in part time il contributo si calcola sempre sulle 120 ore?
– Si, laddove le ore lavorate in part time non raggiungono le 120 il contributo si calcolerà comunque su 120 ore
11) Concorrono al calcolo delle 120 ore lavorate le ore di CIG, quelle di ferie, permessi e festività?
– No, le parti sociali nazionali hanno determinato che le il calcolo deve effettuarsi unicamente sulle ore effettivamente lavorate
Qualora non si raggiungano le 120 ore, il contributo andrà comunque versato un minimo di 120 ore.
12) Per le 120 ore verranno applicate le stesse regole del contributo minimo APE? (trattamento lavoratori assunti o cessati infra mese)
– Il contributo andrà versato sulla base delle 120 ore minime lavorate (Com. CNCE n. 652/2019). Ulteriori casistiche troveranno soluzione nel Regolamento del Fondo
13) Il minimale di 120 ore deve essere calcolato solo dal 1° gennaio 2019 o anche dal 1° ottobre 2018 (contributo 0,35%)?
– Il minimale delle 120 ore deve in ogni caso essere preso a riferimento per il calcolo del contributo a seconda delle decorrenze previste nei rispettivi accordi
14) Come bisogna comportarsi per il calcolo del contributo per i lavoratori a chiamata?
– Laddove le 120 ore effettivamente lavorate non vengano raggiunte dal lavoratore a chiamata, il contributo sarà comunque calcolato sul minimo delle 120 ore
15) Come ci si comporta nel caso di sciopero?
– Le ore di sciopero non rientrano nelle ore lavorate.
Dovrà essere applicato sempre il principio del calcolo del contributo sul minimo delle 120 ore lavorate (cfr. FAQ 10)
16) Come ci si comporta in caso di congedo straordinario per assistenza ad un familiare gravemente disabile ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e in caso di aspettativa non retribuita?
– Tali casistiche troveranno soluzione nel Regolamento del Fondo
17) Per quante mensilità è dovuto il contributo per gli operai?
– Per tutte le mensilità in cui il lavoratore è presente nella denuncia fino ad un massimo di 12 mensilità
ENTI BILATERALI
18) Come devono comportarsi gli Enti bilaterali per i propri dipendenti in presenza di altre assistenze sanitarie?
– In quanto lavoratori cui si applica il Ccnl dell’edilizia dovrà procedersi al versamento del contributo
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
19) Come devono comportarsi le agenzie di somministrazione con i lavoratori in presenza di altre assistenze sanitarie?
– In quanto lavoratori cui si applica il Ccnl dell’edilizia dovrà procedersi al versamento del contributo
ALTRI ASPETTI
20) Qual è l’assoggettabilità fiscale dei contributi versati al Fondo Sanitario?
– In base alla normativa vigente ad oggi e fino alla iscrizione del Fondo all’Anagrafe dei Fondi, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, ai sensi dell’art. 51, primo comma del TUIR
21) Quali sono le indicazioni per la contribuzione dovuta al Fondo Sanitario per il personale operaio, con riferimento al trattamento previdenziale (INPS)?
– Ai contributi versati per il Fondo Sanitario si applica il contributo di solidarietà del 10% di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103
22) Quali sono le indicazioni operative per le imprese che hanno solo dipendenti impiegati?
– Possono procedere al versamento dei relativi contributi attraverso il c/c provvisorio presso la CNCE, provvedendo alla rendicontazione dei pagamenti con l’invio dei un modulo completo con i dati del lavoratore e dell’impresa (cfr. Faq n. 2)
23) Per l’impresa con un solo dipendente impiegato si può procedere al pagamento trimestrale del contributi per evitare costi troppo alti di bonifico?
– Nelle more di eventuali diverse indicazioni da parte del Regolamento del Fondo, non si ritiene possibile.
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