La Corte di Cassazione, sez.  penale, con la sentenza n. 21955 del 5 maggio 2017 intervenendo in tema di reato derivante dall’omessa presentazione della dichiarazione ha affermato che l’accertamento del “profitto” confiscabile può avvenire sulla base dell’accertamento induttivo eseguito dall’Amministrazione Finanziaria, che, ai fini del calcolo dell’IVA, non deve applicare l’aliquota ridotta sulle cessioni d’immobili abitativi quando l’acquirente è una società che li commercializza.

La vicenda ha riguardato due imprenditori, che operavano nel settore delle costruzioni, i quali indagati per i reati di omessa dichiarazione, ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, nei cui confronti veniva emesso il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di beni, ai fini dell’eventuale futura confisca.

I due imputati avverso tale atto hanno proposto ricorso al Tribunale del riesame che riteneva legittimo il provvedimento di sequestro. I due imprenditori impugnano la decisione del Tribunale con ricorso in cassazione.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto e ritenuto il provvedimento di misura cautelare legittimo disattendendo le numerose eccezioni difensive con riguardo alla determinazione dell’ammontare delle imposte evase.

I giudici di legittimità hanno aderito alla valutazione del giudice di merito in ordine all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di alcuni immobili. Gli indagati hanno sostenuto, invano, l’applicabilità dell’aliquota al 10%.  Sul punto i giudici del palazzaccio hanno evidenziato che l’aliquota ridotta prevista dall’art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 “si applica alla vendita di una o, contestualmente, di due o più case di abitazione non di lusso, oppure, se l’alienante rivesta la qualità di costruttore, all’alienazione di fabbricati o di loro porzioni, comprensivi, oltre che di unità abitative non di lusso, anche di locali commerciali (negozi o uffici), purché sia provata, in entrambe le descritte ipotesi, la permanenza, dopo la vendita, dell’effettivo e concreto impiego abitativo dell’unità immobiliare compravenduta, dovendosi interpretare la suddetta disposizione conformemente alla sua ratio legis, che è appunto quella di favorire l’acquisto della proprietà del cespite da destinare ad esigenze abitative e, indirettamente, di incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa. In altri termini, l’elemento determinante, che qualifica in senso giuridico l’agevolazione fiscale, è comune a entrambe le ipotesi contemplate nel n. 127 undecies e va rinvenuto nel requisito della permanenza della originaria destinazione (abitativa) dell’immobile, sicché il beneficio, ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso ed alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo ‘misto’, spetta esclusivamente se la unità immobiliare compravenduta sia stata effettivamente utilizzata dall’acquirente per soddisfare alle esigenze abitative.”