CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13145
Tributi – ICI – Immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale ex Legge speciale per la salvaguardia di Venezia nr. 171/1973 – Applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 2, co. 5, del D.L. n. 16/1993 – Esclusione
Considerato in fatto
1. F. E. T. de P., proprietario di due unità immobiliari site in Comune di Venezia, Dorsoduro 1709 e Dorsoduro 1702, assoggettate al vincolo paesaggistico e culturale di cui alla legge speciale per la salvaguardia di Venezia nr. 171/1973, impugnava gli avvisi di accertamento nr. 30266802 e 30266803 con i quali l’Amministrazione comunale liquidava la maggiore imposta ICI, non tenendo conto dell’agevolazione prevista dall’art 2 comma 5°, del d.l. 16/1993, oltre interessi, relativi agli anni di imposta 2007 e 2008.
2. L’ adita Commissione Tributaria Provinciale, pur ritenendo non dovute le sanzioni, respingeva il ricorso in punto di rettifica dell’imposta escludendo l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina fiscale agevolatrice di cui all’art.2, comma 5°, del d.l. 16/1993 sulla base della impossibilità di una assimilazione in via analogica tra il vincolo immobiliare della legge nr. 1089/39 e quello ex lege nr. 171/1973 per la salvaguardia di Venezia.
3. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Regionale del Veneto con sentenza nr. 225/06/2016 del 12.2.2016 accoglieva l’appello rilevando che la disciplina di cui all’art. 2 comma 5° d.l. 16/1993 trovava applicazione anche con riferimento ai beni immobili vincolati in base alla legge speciale per Venezia essendo i presupposti sostanziali per l’imposizione del vincolo, costituiti dal valore monumentale o storico artistico dell’edificio, del tutto similari a quelli previsti dalla legge nr. 1089/39.
4. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Venezia affidandosi a due motivi. Ha resistito F. E. T. De P. depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo denuncia l’Ente territoriale la violazione e falsa applicazione degli art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c., dell’art 2 comma 5 del d.l. nr. 16/1993 convertito in legge 75/1993 in relazione all’applicazione della riduzione ICI agli immobili vincolati ai sensi della l. 1089/39 per avere l’impugnata sentenza esteso tale agevolazione ad un immobile vincolato unitamente ai sensi della I. 171/1973 nonché l’illogicità della motivazione. Erroneità della sentenza. Ingiustizia manifesta. In particolare la norma di cui al succitato comma 5 all’art 2 d.l. 19/1993 che disciplinando il regime di agevolazione fiscale fa espresso riferimento ai soli immobili <<di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1° giugno 1939 nr 1089>> sarebbe di natura speciale con conseguente divieto non solo del ricorso all’analogia ma anche dell’interpretazione estensiva.
Diverse sarebbero, inoltre, le finalità della legge 171/1973 rispetto alla l. 1089/1939: la prima avrebbe una chiara valenza urbanistico/edilizia mentre la seconda risponderebbe alla necessità di tutelare e conservare il patrimonio culturale; le due normative differirebbero anche nelle modalità di notifica e nelle conseguenze derivanti dall’iscrizione negli elenchi.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art 360 comma 1° nr. 3 e 5. Violazione di legge. Ingiustizia manifesta. Omesso esame di questioni ‘ decisive della controversia difetto di motivazione.
2 II primo motivo di censura, esaminato sotto il profilo della violazione di legge, è fondato.
2.1 La questione sottoposta all’attenzione di questo Collegio è quella dell’applicabilità o meno del beneficio fiscale di cui è causa ad un immobile di interesse <<monumentale storico e artistico>> riconosciuto tale dalla legge speciale per Venezia.
2.2 Rilevano sul punto l’art 13 l. 171/73 in forza del quale << ..sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all’albo del comune>> e l’art. 5 DPR 791/1973, emanato in sua attuazione, secondo il quale << Entro 60 giorni dall’entrata un vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l’approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto è pubblicato mediante affissione all’albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati>>.
2.3 Ciò premesso va rilevato come per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933 del 08/03/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’ interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. L’art. 2 comma 5 del d.l. nr 16/1993 fa espresso ed esclusivo riferimento ai soli immobili <<di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1° giugno 1939 nr, 1089>>sostituito dall’art 14 d.l.vo nr 42/2004.
2.4 L’operazione ermeneutica compiuta dalla CTR va oltre la prescrizione normativa dell’art. 2 comma 5 d.l. 16/1993 venendo ad integrare il contenuto tassativo della norma con beni vincolati sulla base di altra fonte normativa la I. 171/1973. Tale intervento legislativo non ha natura modificativa e/o integrativa della l. nr. 1089/39 espressamente richiamata dall’art. 2 legge citata ma è intervento legislativo straordinario e speciale legato alla peculiarità urbane ed ambientali dell’agglomerato di Venezia.
2.5 Diverse sono le finalità perseguite dalla legge generale sulla tutela dei beni storici ed artistici (divenuta codice dei beni culturali e del paesaggio) rispetto alla legge speciale sulla salvaguardia di Venezia: la prima ha lo scopo dichiarato di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la seconda è un intervento normativo, imposto dal degrado della città di Venezia e dalla necessità di salvaguardare l’equilibrio e la morfologia lagunare dagli eventi naturali, preordinato all’attuazione di misure di restauro e risanamento di natura urbanistico/edilizio come dimostrato dalla dettagliata disciplina nel titolo terzo della legge di programmi particolareggiati di intervento, comparti. Difformi sono anche le modalità di notifica del vincolo all’interessato; il regime di pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari è previsto dalla legge 1° giugno 1939 nr. 1089 ora d.l.vo nr 42/2004 ma non dalla normativa speciale. La diversità tra l’inserimento in elenco di cui alla normativa speciale sulla salvaguardia di Venezia e l’accertamento dell’interesse storico artistico disciplinato dalla pregressa normativa di tutela trova ulteriore conferma nel dettato dell’art. 5 3° comma dpr 791/1973 a tenore del quale << agli effetti quanto stabilito dal secondo comma dell’art 1 (che parla di ” finalità connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano “), l’individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico può essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalità di cui all’art. 1 della l. 171/1973. Le finalità individuate nella disposizione normativa per ultimo citata sono rappresentate oltre che dalla tutela del patrimonio paesistico, storico archeologico e artistico di Venezia dalla salvaguardia del sistema idrico lagunare, dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque e dal rilancio socioeconomico della città nel quadro dello sviluppo generale e dell’assetto territoriale della Regione.
2.6. Le suesposte osservazioni evidenziano l’erroneità sul punto della sentenza che va, quindi, cassata con assorbimento del secondo motivo del ricorso.
6 La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relative alle fasi di merito in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente;
– Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio > che liquida in € 1.1000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
– Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito
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