PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 73
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – Biennio 2019-2020
Art. 1
Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale
1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.
Art. 2
Modalità di prestazione di lavoro straordinario
1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale è autorizzato dal dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio.
La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.
2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione è autorizzato dal direttore di ciascun Ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio.
La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti Uffici, a valere sulle contabilità speciali intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.
Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni.
Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.