CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 giugno 2019, n. 15380
Licenziamento – Revoca della licenza di pilota di linea – Controllo sanitario – Accertamento sanitario di secondo livello
Fatto
Con sentenza del 19 giugno 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da F. M. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento di illegittimità del licenziamento intimatogli, con lettera del 15 luglio 2010, da A. C. s.p.a., per revoca della licenza di pilota di linea, con condanna al ripristino, riammissione o reintegrazione e al risarcimento del danno.
A motivo della decisione, essa ribadiva la regolarità della procedura osservata dalla società datrice, per la legittimità della comunicazione, anche orale, al lavoratore della possibilità di richiesta della revisione dell’accertamento sanitario, ai sensi del p.to 5, lett. c) del provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 18 settembre 2008 (accertamenti sanitari in materia di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni comportanti particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi), in applicazione del d.lg. 81/2008; ed essendo poi l’invio alla ASL, per il controllo sanitario di secondo livello, condizionato alla richiesta del lavoratore nei dieci giorni dalla comunicazione dell’esito, oltre che a una valutazione del medico competente, ai sensi del p.to 5, lett. d) del provvedimento citato, entrambi mancanti nel caso di specie.
Con atto notificato il 18 dicembre 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva con controricorso C. A. I. (già A. – C. A. I.) s.p.a; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 41, quarto comma, 42 d.lg. 81/2008, 5 lett. d), 6, primo comma dell’Accordo Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 settembre 2008, 3 I. 604/1966; violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.p.r. 566/1988, 15 prel. c.c., 113 c.p.c., per il mancato completamento dell’iter procedurale di accertamento sanitario di secondo livello, in base alle prime norme denunciate di violazione (in quanto implicitamente abroganti l’art. 32 d.p.r. 566/1988, dovendosene escludere un rapporto di specialità rispetto alla disciplina più recente), avendo la società datrice disposto a detti fini la visita medica straordinaria del lavoratore presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Aeronautica Militare di Roma, anziché al SERT competente.
2. Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.p.r. 566/1988/41, quarto comma, 42 d.lg. 81/2008, 3 I. 604/1966, in assenza di un accertamento giudiziale sullo stato effettivo di tossicodipendenza del lavoratore, in difetto di regolare espletamento della procedura di secondo livello, in applicazione del d.lg. 81/2008.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. b), c, e 6 dell’Accordo Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 settembre 2008, per omissione della comunicazione formale, così come dell’esito positivo degli accertamenti di primo livello, della possibilità di richiesta di revisione del risultato di non idoneità.
4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
4.1. Giova premettere la possibilità di interpretazione diretta in sede di legittimità dell’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 18 settembre 2008, in quanto normativa di diritto obiettivo di rango regolamentare, in attuazione dell’art. 41, quarto comma d.lg. 81/2008, recante in particolare disposizioni sulla sorveglianza sanitaria (arg. ex Cass. 26 maggio 2004, n. 10168; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4412; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1826; Cass. 9 novembre 2018, n. 28764: tutte in materia di accordi collettivi nazionali per l’uniforme trattamento del personale sanitario a rapporto convenzionale).
4.2. Nell’osservanza del canone interpretativo principale della legge, fondato sul significato proprio delle parole secondo la loro connessione (art. 12 prel. c.c.), pare anche a questa Corte corretta l’attribuzione di un diverso significato alla “formale comunicazione” al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro (prevista a tutela del rispetto della dignità e della privacy della persona, in funzione della sospensione temporanea, in via cautelativa, del primo dallo svolgimento della mansione a rischio: p.to 5, lett. b), rispetto alla (sola) “comunicazione” al lavoratore della possibilità di una revisione del risultato alla base del giudizio di inidoneità, da richiedere entro i 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di cui alla lett. b) (p.to 5, lett. c).
La ravvisata diversità, per la natura e la finalità delle due comunicazioni, si riflette sul differente requisito formale che le sostanzia: nel senso della necessità della forma scritta per la prima ma non anche per la seconda, a forma libera e quindi anche orale, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, che ne ha accertato il compimento sulla base della scrutinata prova orale (così al terzo capoverso di pg. 3 della sentenza).
4.3. Deve quindi essere escluso l’omesso completamento dell’Iter procedurale di accertamento sanitario di secondo livello, a norma degli artt. 41, 42 d.lg. 81/2008, avendo la Corte d’appello accertato (all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) l’assenza dei presupposti (di tempestiva richiesta di revisione del lavoratore e di motivata valutazione di necessità dal medico competente) condizionanti l’invio del lavoratore al Sert a norma del p.to 5, lett. b), c). E ciò al di là della pure ritenuta (al quinto capoverso di pg. 4 della sentenza) specialità dell’art. 32 d.p.r. 566/1988 (regolante le sole attività soggette a licenze, tra le quali quella di volo) rispetto alla disciplina procedurale più recente (riguardante la generalità dei lavoratori), peraltro “pienamente rispettata” (così in fine del quarto capoverso di pg. 4 della sentenza).
4.4. In particolare poi il secondo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.p.r. 566/1988 41, quarto comma, 42 d.lg. 81/2008, 3 I. 604/1966 in assenza di accertamento giudiziale dello stato effettivo di tossicodipendenza del lavoratore, è eccentrico rispetto al percorso decisionale della sentenza, coerente con la devoluzione di una questione (con il quarto motivo d’appello) ancora una volta, così come riportato dalla Corte territoriale e non contestato, riguardante “vizi della procedura di cui al citato DPR” (così al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). E che essa ha ritenuto irrilevante (all’ultimo capoverso di pg. 4 e al primo periodo di pg. 5 della sentenza).
Sicché, il mezzo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., per la sua sostanziale irrilevanza.
6. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.