CONSIGLIO NAZIONALE DOTT. COMM. E ESP. CON. – Nota 07 giugno 2019, n. 50

Convenzione Agenzia delle Entrate/CNDCEC deleghe telematiche

Come ampiamente anticipato dalla stampa, il Consiglio Nazionale lo scorso 28 maggio ha siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei dati degli iscritti, che riteniamo essere di particolare rilievo ed importanza, che ho il piacere di portare alla Tua conoscenza.

In particolare, sono stati oggetto di considerazione gli aspetti relativi alla disciplina dei seguenti rapporti:

– servizio di acquisizione da parte dell’Agenzia delle informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attraverso un applicativo che verrà reso disponibile dal CNDCEC e che eliminerà, quando a regime, l’adempimento annuale a carico degli Ordini territoriali relativo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli iscritti ex articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

– in ottica di semplificazione, predisposizione di un servizio telematico per l’acquisizione delle informazioni relative alle procure conferite dai contribuenti ai professionisti iscritti all’albo, nonché di quelle relative ai dipendenti e ai collaboratori del medesimo professionista autorizzati, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza dei propri clienti presso gli uffici dell’Agenzia, eliminando la necessità di esibizione delle stesse in formato cartaceo ad ogni accesso. Al fine di garantire un servizio di pronta efficienza ai colleghi nei loro rapporti con l’Agenzia delle Entrate, si sottolinea l’importanza che gli Ordini territoriali comunichino tempestivamente al CNDCEC, come già oggi previsto, le variazioni dei dati dei propri iscritti.

La Convenzione, di natura sperimentale, ha una durata prevista di tre anni, rinnovabile.

Allegato

CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC)

PREMESSO CHE

a) l’articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

b) l’articolo 59 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale “ente pubblico non economico”;

c) l’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, prevede, tra l’altro, che il CNDCEC rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e di attestazione della qualificazione professionale;

d) l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, prevede che “l’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale

e) l’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

f) l’articolo 43, commi 1 e 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, prevede che “/e amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato’’’ e che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali

g) l’articolo 63, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede la possibilità per il contribuente di farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale;

h) il Decreto Ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, concerne il “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″‘,

i) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

j) il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”);

k) con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state emanate le disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento;

1) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 disciplina le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”‘,

CONSIDERATO CHE

a) in data 3 maggio 2017, le Parti hanno stipulato un Protocollo quadro di riferimento;

b) le Parti sono impegnate nell’individuazione di procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e la realizzazione di concrete forme di cooperazione;

c) l’articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, indica tra gli atti nei quali deve essere riportato il codice fiscale le domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi istituiti per l’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo;

d) l’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dispone che gli ordini professionali e gli altri enti e uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, devono comunicare all’anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e che dette comunicazioni siano effettuate esclusivamente per via telematica sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, che definisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni previste dal decreto ministeriale 17 settembre 1999;

e) le Parti, fermi restando gli obblighi di cui alle lettere c) e d), oggi vigenti a carico degli Ordini territoriali, intendono effettuare in via sperimentale le medesime comunicazioni anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, per il tramite del CNDCEC. Tali comunicazioni riguardano i dati degli Albi tenuti dagli ordini territoriali, che restano titolari dei dati stessi, il cui insieme forma l’Albo Unico Nazionale degli iscritti tenuto dal CNDCEC;

convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:

a) al servizio di acquisizione da parte dell’Agenzia delle informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come definito all’allegato 1;

b) alla predisposizione di un servizio telematico per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo – e di quelle relative ai dipendenti e ai collaboratori del medesimo professionista autorizzati – per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/1973, eliminando la necessità di esibizione della stessa in formato cartaceo ad ogni accesso;

Il servizio indicato al comma 1, lettera a) è reso disponibile dal CNDCEC in cooperazione applicativa, secondo le modalità tecniche da definirsi tra le parti, sulla base di quanto descritto nel documento di cui all’allegato 1.

Mediante il servizio indicato al comma 1, lettera b), il professionista iscritto all’albo trasmette specifica dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema di cui all’allegato 2, di aver ricevuto specifica procura, dal proprio cliente, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia, e si impegna a conservare per dieci anni l’originale della procura, unitamente alla copia del documento d’identità del proprio cliente.

Resta ferma per l’Agenzia, successivamente all’avvio dei servizi di cui al comma 1 e al termine della sperimentazione effettuata, la possibilità di estendere ad altri enti analoghe convenzioni.

Art. 2 Finalità

L’Agenzia nell’erogazione dei propri servizi telematici o di sportello utilizza il servizio indicato all’articolo 1 per verificare lo stato dell’iscrizione all’albo del professionista.

Art. 3 Sviluppo della collaborazione

Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di ampliare con successivi accordi le forme di collaborazione, con particolare riferimento agli scambi informativi, più idonee al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 4 Figure di riferimento della convenzione

Le Parti individuano:

a) quale Responsabile della convenzione, ai fini della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti:

– per l’Agenzia, Stefania Lucchese;

– per il CNDCEC, Francesca Maione;

b) quale Referente tecnico, ai fini dell’attivazione e della successiva gestione operativa del servizio:

– per l’Agenzia, Emiliano Menichelli;

– per il CNDCEC, Sandra Giacomoni.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici del professionista ricavabili dal codice fiscale inserito a sistema e dati professionali (Albo di appartenenza e relativa Sezione, Provincia di iscrizione, stato di iscrizione – regolarmente iscritto, cancellato, sospeso, radiato, iscritto in elenco speciale – data di iscrizione e di eventuale variazione); nome e cognome dei sottoscrittori della convenzione e delle figure di riferimento della convenzione medesima, come individuate nel precedente articolo 4.

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà effettuato dall’Agenzia e dal CNDCEC in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

L’Agenzia delle entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della convenzione.

I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

– per l’Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Pipemo, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;

– per il CNDCEC, il dott. Renato Carafa, il cui dato di contatto è: renato@carafa.info.

Art. 6

Tutela della riservatezza

Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali – ai sensi del Regolamento e del Codice – nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti – in tutto o in parte – se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.

Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 7 Modifiche

Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure.

Art. 8 Rinvii

Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Art. 9 Allegati

La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. In particolare, gli allegati riguardano:

Allegato 1: Descrizione dei Servizi di scambio informazioni tra Agenzia delle entrate e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti;

Allegato 2: Schema dichiarazione sostitutiva relativa alla procura per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Art. 10 Durata

La Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Allegato 1

Descrizione dei Servizi di scambio informazioni tra Agenzia delle entrate e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti

Il presente allegato descrive le modalità del servizio indicato all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Convenzione per l’acquisizione di informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti.

Servizio di interrogazione dello stato di un iscritto (CNDCEC)

Il servizio sarà reso disponibile dal sistema informativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) e verrà chiamato dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) per interrogare l’intero elenco dei soggetti iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti. Sarà utilizzato con cadenza giornaliera nelle modalità che saranno concordate tra le parti.

Di seguito le informazioni in input/output.

1.1. Input

Il servizio accetta i seguenti parametri di input

ParametroTipoObbligatorioNote
tipoRichiestaStringPuò assumere il valore ‘1’ o ‘2’. Il valore ‘1’ è da intendersi che vengono richieste tutte le posizioni dei soggetti iscritti nell’albo. In tal caso l’inputArray non dovrà essere valorizzato. Con il valore ‘2’ vengono richieste le posizioni indicate nell’oggetto inputArray
inputArrayOggettoNoObbligatorio solo nel caso in cui il parametro tipoRichiesta assume il valore ‘2’. Elenco delle posizioni da interrogare
dataRichiestaStringData della richiesta in formatoGG/MM/AAAA

1.2. Oggetto inputArray

Ogni riga dell’oggetto inputArray deve contenere i seguenti tag:

ParametroTipoNote
cflscrittoStringCodice fiscale dell’iscritto da interrogare
dataStatoIscrittoStringData a cui si riferisce lo stato del soggetto da interrogare. Qualora non sia possibile interrogare lo stato del soggetto alla data richiesta, verrà valorizzato come il campo dataRichiestaIn formato GG/MM/AAAA

1.3 Output

In output vengono restituiti i seguenti parametri:

ParametroTipoNote
outputArrayStringArray delle posizioni interrogate
codRitomoIntVale ‘0’ nel caso in cui la chiamata è andata a buon fine; altrimenti vale ‘9’ se la chiamata ha avuto esito negativo
descrizioneRitornoStringRestituisce “OK” o il motivo per cui la chiamata non è andata a buon fine

1.4 Oggetto outputArray

Ogni riga dell’oggetto outputArray deve contenere i seguenti tag:

ParametroTipoNote
nomelscrittoStringPuò essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizione Stato assume il valore “non iscritto”
cognomelscrittoStringPuò essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
cflscrittoString
numerolscrizioneStringNumero di iscrizione presso l’ordinePuò essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
datalscrizioneStringData del provvedimento di iscrizionein formato GG/MM/AAAA.

Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”

cfEnteStringCodice fiscale Albo di appartenenza (circoscrizione)Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
sezioneStringSezione dell’albo di appartenenza (A/B).Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
sezioneSpecialeStringDa valorizzare a “0” se il soggetto non è iscritto in alcuna sezione speciale. “1” se invece risulta iscritto in una sezione speciale.Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
esercenteStringDa valorizzare a “0” se il soggetto non esercita l’attività. “1” se esercita. Il dato è da valorizzare solo se l’Ente prevede l’iscrizione senza esercizio dell’attività. In caso contrario deve essere valorizzato a spazio.Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
statoStringDescrizione dello stato, potrà assumere i valori:”regolarmente iscritto”

“cancellato”

“sospeso”

“radiato”

“iscritto nell’elenco speciale” “non iscritto”

codificaStatoIntCodifica dello stato, assume valori corrispondenti alla descrizioneStato restituita:1 – “regolarmente iscritto”

2 – “cancellato”

3 – “sospeso”

4 – “radiato”

5 – “radiato”

6 – “iscritto nell’elenco speciale”

7 – “non iscritto”

dettaglioStatoStringDescrizione di dettaglio dei motivi dello stato.
dataDecorrenzaStatoStringData da cui decorre lo stato dell’iscritto in formato GG/MM/AAAA.Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”
dataOperazioneStringData in cui l’informazione è stata acquisita a sistemain formato GG/MM/AAAA.

Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto”

1.5. Processi interessati

Il servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della convenzione consente all’AE di interrogare la posizione di uno o più iscritti all’albo in fase di richiesta di servizio, o per aggiornare le informazioni dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e di quelli abilitati all’apposizione del visto di conformità. Di seguito i processi interessati in questa prima fase, fermo restando che i dati scambiati tramite il servizio possono essere utilizzati in ulteriori processi:

Abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni – in fase di richiesta di abilitazione ai servizi telematici dell’AE in qualità di intermediario:

Verifica Comunicazione procure di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della convenzione;

Assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari – in fase di accesso presso gli uffici per la rappresentanza e assistenza dei contribuenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto di conformità – in fase di comunicazione da parte di un professionista per l’apposizione del visto di conformità;

Cup firmatari – in caso di verifica da parte delle Direzioni regionali sui soggetti che dichiarano di essere iscritti all’albo, ammessi ad usufruire del servizio CUP dedicato ai firmatari delle convenzioni sui servizi telematici.

Modalità tecniche

I dati saranno resi disponibili all’Agenzia delle entrate in cooperazione applicativa, secondo modalità scelte dal fornitore del servizio che saranno oggetto di successive specifiche tecniche.

Sicurezza

Le modalità di accesso al servizio sono scelte dal fornitore del servizio, in coerenza con quanto indicato nelle linee guida di interoperabilità di Agid, ovvero sulla base di specifici accordi tra le parti.

Allegato 2

Schema dichiarazione sostitutiva relativa alla procura per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate

Il/La sottoscritto/a _____________, nato a ___________ Il _________, codice fiscale _______________

consapevole delle responsabilità penali derivanti, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, da dichiarazioni mendaci, dalla formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto,

dichiara

di aver ricevuto specifica procura, dal soggetto indicato nella Sezione A, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Sezione A

Codice fiscaleCognomeNomeData di efficacia della ProcuraScadenza

che i dati indicati nella Sezione A corrispondono a quelli riportati nell’originale della procura, sottoscritta in mia presenza, previa identificazione, dal contribuente e da me conservata in originale, unitamente alla copia del documento di identità del delegante, per 10 anni a decorrere dalla data di scadenza.Il sottoscritto comunica inoltre l’Elenco dei dipendenti e dei collaboratori autorizzati per lo svolgimento delle attività.

Sezione B

NumCodice fiscaleCognomeNome