MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 15 maggio 2019
Modifiche al decreto 3 dicembre 2004 concernente la determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 dicembre 2004
1. Nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2005, concernente la determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste, l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi a condizione che il medesimo saggio non risulti inferiore allo 0,1 per cento, nel qual caso si applica tale ultimo valore. Trova comunque applicazione, qualora più favorevole, il tasso di interesse determinato ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.”.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del presente decreto, in considerazione del valore di segno negativo del tasso Euribor a sei mesi nel predetto periodo, il saggio degli interessi applicabili, alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura dello 0,05 per cento.