CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 maggio 2019, n. 13639
Professionista – Avvocato – Cancellazione dall’albo – Superamento dei limiti previsti per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense
Fatti di causa
Il Tribunale di Vasto accolse l’opposizione dell’avv. G.T. avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 32.747,12 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi dovuti dall’1.1.1989 al 23.6.2000, data, quest’ultima, della sua cancellazione dall’albo, dopo che vi era stato iscritto d’ufficio, ritenendo che era intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
A seguito di impugnazione della sentenza da parte della Cassa Forense, la Corte d’appello dell’Aquila (sentenza del 25.3.2013) ha respinto il gravame sulla scorta delle seguenti considerazioni: – L’appellato si era cancellato dall’albo professionale degli avvocati in data 23.6.2000; l’iscrizione d’ufficio era stata deliberata il 24.4.2008 in relazione a periodi anteriori al 2000; la Cassa Forense aveva comunicato con lettera del 6.9.1999, ricevuta dal T. il 17.9.1999, i dati reddituali relativi al 1989 qualificati come professionali; solo con lettera del 7.5.2008 si faceva riferimento alla circostanza per la quale sulla base dell’esame della posizione reddituale dell’appellato e dei dati conosciuti alla Cassa era emerso il superamento dei limiti fissati dal Comitato dei Delegati per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense e che, pertanto, era stata deliberata dalla Giunta la sua iscrizione d’ufficio a decorrere dall’1.1.1989 e fino al 23.6.2000; tra la data dell’atto interruttivo della prescrizione del 6.9.1999 e la lettera del 2008 era intercorso un periodo superiore ai cinque anni, per cui il credito in esame si era prescritto.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con un solo motivo, illustrato da memoria. T. G. rimane solo intimato.
Ragioni della decisione
Con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente deduce l’irrilevanza dell’art. 17, penultimo comma, della legge n. 576/1980 ai fini della sospensione del termine prescrizionale di cui all’art. 19, secondo comma, della stessa legge n. 576/1980.
La difesa della Casa Forense evidenzia che la fattispecie riguarda il mancato invio da parte del controricorrente, per il periodo 1989 — 2000, del cosiddetto “modello 5” concernente la comunicazione dei redditi e che prima della notifica della cartella esattoriale nel 2009 l’avv. T. non aveva mai comunicato i propri redditi professionali, neppure con riferimento a quelli successivi al 1989. Inoltre, era pacifico, con riferimento all’anno 1989, che la Cassa Forense aveva inviato alla controparte nel 1999 una formale richiesta di pagamento dei contributi all’esito di un’indagine compiuta tramite l’anagrafe tributaria sul suo conto, per cui il contributo dovuto per l’anno 1989 si era prescritto alla data della notifica della cartella esattoriale nel corso del 2009. Pertanto, non essendo stata eseguita alcuna comunicazione dei redditi professionali, non poteva decorrere il termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 19 della legge n. 576/80, per cui il credito contributivo persisteva, seppur limitatamente al periodo compreso tra il 1992 ed il 2000, posto che per gli anni 1990 e 1991 l’avv. T. non aveva raggiunto la soglia minima reddituale per l’obbligatoria iscrizione alla Cassa. In ogni caso, conclude la ricorrente, la possibilità dei controlli incrociati con l’anagrafe tributaria presupponeva la comunicazione ex art. 17, primo comma, della legge n. 576/80 che nella fattispecie non era stata eseguita.
Il ricorso è infondato.
Anzitutto, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell’applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n. 11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n.23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass. Sez. lav, n. 18130 del 4.8.2010; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23116; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 1 luglio 2002 n. 9525; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330).
Per quanto riguarda, poi, la possibilità dell’abrogazione di una disposizione speciale ad opera di una successiva disposizione a carattere generale (sicché anche al credito contributivo della Cassa forense, si applica la L. n. 335 del 1995, comma 9 dell’art. 3- disposizione di carattere generale – con conseguente abrogazione implicita, in parte qua, della L. n. 576 del 1980, art. 19, disposizione speciale) è sufficiente richiamare specificamente Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5522, nonché Cass. Sez. lav. 18130 del 4.8.2010.
Accertato, quindi, che la durata della prescrizione è quella generale quinquennale ex art. 3, comma 9, l. 335/95, va rilevato che il primo atto interruttivo risale nella fattispecie al 1999, allorquando fu richiesto formalmente dalla Cassa Forense il pagamento dei contributi omessi in relazione all’annualità del 1989. Va, poi, considerato che la cancellazione dall’albo avvenne il 23.6.2000 e che solo la comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576/1980 poteva far decorrere la prescrizione, così come previsto dal secondo comma dell’art. 19 della stessa legge.
Senonchè, l’omessa comunicazione dei dati reddituali poteva ritenersi superata dal dato cognitivo rappresentato dalla lettera interruttiva del 6.9.1999, inviata dalla stessa Cassa, nonchè dalla cancellazione successiva del 23.6.2000, che non poteva non essere conosciuta dall’odierna ricorrente che aveva provveduto a deliberarla.
Tanto premesso, può affermarsi che è corretta la decisione impugnata che ravvisa la maturazione della prescrizione quinquennale con riferimento all’ultima lettera del 7.5.2008, nella quale si faceva riferimento alla circostanza dell’esame della posizione reddituale dell’appellato e dei dati conosciuti alla Cassa dai quali era emerso il superamento dei limiti fissati dal Comitato dei Delegati per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense, ragion per cui era stata deliberata dalla Giunta l’iscrizione d’ufficio a decorrere dall’1.1.1989 e fino al 23.6.2000; tuttavia, la lettera del 7.5.2008 era tardiva rispetto all’ultimo atto interruttivo utile risalente al 6.9.1999, col quale si faceva riferimento alla verifica effettuata con l’Anagrafe Tributaria, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale del preteso credito contributivo vantato in relazione al periodo 1992 – 2000.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio dal momento che G. T. è rimasto solo intimato.
Ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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