CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13637

Tributi – Accertamento – Operazioni oggettivamente inesistenti – Contenzioso tributario

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 277/25/11, depositata il 4.07.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, con la quale era accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione provinciale n. 234/08/2010, che aveva integralmente annullato gli atti impositivi notificati alle società A.-E. di F.A. s.a.s. e B. s.r.I., nonché ai soci della prima, F.A., L. e R.;

ha riferito che a seguito di verifiche condotte nei confronti delle due menzionate società e della M. s.r.l. erano emerse operazioni oggettivamente inesistenti, avvalorate dai legami famigliari tra i soci e legali rappresentanti delle compagini societarie, dall’assenza di depositi o luoghi dove svolgere le dichiarate attività di commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, dall’assenza di personale.

Erano state considerate oggettivamente inesistenti le operazioni, e i conseguenti costi, relative all’acquisto di macchinari presso la C.M.T. s.r.l. Si era riscontrata la sovrafatturazione di operazioni relative ad interventi edili eseguiti dalla M. presso un opificio della A.-E., con conseguente riconoscimento di costi di ammortamento superiori a quelli spettanti. Erano stati infine disconosciuti costi per manutenzione e per carburante relativi ad automezzi privi di targa. L’Ufficio delle Entrate aveva proceduto ad emettere avvisi di accertamento nei riguardi della A.-E. e dei suoi soci per l’anno d’imposta 2006, ai fini IVA ed Irap per la prima e ai fini Irpef per i secondi; aveva inoltre provveduto ad emettere avvisi di accertamento nei riguardi della B. s.r.l. per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 ai fini Iva. Era seguito il contenzioso, instaurato dalle società e dai soci della A.-E.,

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, avverso tutti gli atti impositivi, esitato, previa riunione dei ricorsi, con l’annullamento degli avvisi.

L’Agenzia aveva impugnato la pronuncia dinanzi alla Commissione regionale, che con la sentenza ora al vaglio della Corte aveva accolto l’appello limitatamente alla voce relativa ai costi dedotti per la manutenzione dei mezzi, rigettandolo per tutte le altre voci.

La ricorrente censura la sentenza con due motivi:

con il primo per insufficiente motivazione su punti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver valorizzato la decisione già assunta nel procedimento relativo agli atti impositivi che avevano attinto la società B. per gli anni d’imposta 2003/2005, neppure passata in giudicato, nonché per l’errato convincimento raggiunto dai giudici d’appello sulla insufficienza degli elementi indiziari;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c. ed all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso, proposto in appello avverso la sentenza di primo grado, relativo alle operazioni intervenute con la società C.M.I. s.r.I., relativamente a tre fatture per l’acquisto di macchinari, i cui costi erano stati disconosciuti.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

Si sono costituiti i contribuenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che

Il primo motivo è inammissibile.

L’Ufficio lamenta l’insufficienza della motivazione con la quale il giudice d’appello ha ritenuto che gli atti impositivi non fossero supportati da adeguati indizi. Sempre sotto il profilo del vizio motivazionale denuncia inoltre l’erronea valorizzazione della distinta pronuncia con la quale era stato accolto il ricorso della B. s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento relativi all’Iva per gli anni d’imposta dal 2003 al 2005.

Premesso che la menzione di una diversa sentenza, con la quale il giudice regionale si era pronunciato a favore della contribuente B. su diverse contestazioni, scaturenti però da speculari accertamenti, costituisce al più una considerazione rafforzativa della valutazione complessiva dei fatti, senza che quel precedente abbia assunto effetti assorbenti o determinanti sulla presente decisione, il motivo di censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L’Agenzia infatti riassume tutti gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, ma non si premura di identificare né di riportare un solo punto del proprio atto d’appello dal quale desumere che quegli elementi fossero stati riprodotti e ricondotti nel giudizio di secondo grado al fine di corroborare la propria prospettazione difensiva. Non è così possibile a questo Collegio, il cui giudizio critico può solo indirizzarsi sui vizi della sentenza impugnata e non sul merito della vicenda, accertare se la decisione del giudice regionale, a fronte dei supposti numerosi indizi che ad avviso della odierna ricorrente supportavano la contestata inesistenza oggettiva delle operazioni poste in essere dalle società attinte dagli atti impositivi, sia viziata da una insufficiente motivazione rispetto al materiale probatorio evidenziato dalla Agenzia negli atti difensivi.

Deve invece accogliersi il secondo motivo del ricorso, con il quale l’Ufficio lamenta una omessa decisione in ordine alle operazioni intervenute con la società C.M.I. s.r.I., relativamente a tre fatture riguardanti acquisto di macchinari. Sui suddetti costi l’Agenzia ha riportato gli ampi stralci dell’atto d’appello nei quali critica la decisione dei giudici di primo grado, di adesione alla difesa della contribuente. Sul punto la sentenza del giudice regionale è del tutto omissiva, con conseguente error in procedendo e pertanto, in tali limiti, ne va dichiarata la nullità.

Considerato che

La sentenza va dichiarata nulla per quanto in motivazione ed in tali limiti essa va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, che dovrà decidere in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.