CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15471
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Premesso in fatto e considerato in diritto
1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 1363/9/14 del 13 giugno 2014 (depositata il 4 luglio 2014) ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 6/2/12 del 7 dicembre 2011 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente P.D.S. nei confronti del Consorzio di Bonifica V.E. avverso la cartella di pagamento, notificata il 14 giugno 2009, relativa ai contributi consortili per gli anni 2008 e 2009.
2. — Il Consorzio di bonifica 4 B.V., subentrato ai sensi dell’art. 33 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 79, al soppresso Consorzio di Bonifica V.E., ha proposto, mediante atto del 17 febbraio 2015, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
3. – Il contribuente ha resistito mediante controricorso del 2 aprile 2015.
E, con memoria depositata il 1 aprile 2019, ha insistito per il rigetto del ricorso.
4 – Rileva la Corte che è assorbente il rilievo dello ius superveniens.
L’art. 4, comma 1, prima parte, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati ».
Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo i, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Nella specie i debiti litigiosi, computati secondo il criterio prescritto, distintamente, in relazione ai « singoli carichi » per ciascuna annualità del contributo consortile, non eccedono il limite di valore fissato dalla norma (l’Ente impositore nella nota di iscrizione a ruolo presentata il 9 marzo 2015 ha dichiarato il valore della causa in C-327,82); i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ibidem tassativamente specificati.
Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more — e indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge cit..
La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione «per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili» nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.
In conclusione l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese compensate.