CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2019, n. 15646

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Procura speciale al difensore con atto separato – Atto pubblico o con scrittura privata autenticata

Fatti della causa

1. E.C. ricorre, con tre motivi strettamente connessi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 18 dicembre 2015, con n. 11628/15, confermativa della decisione di primo grado, lamentando violazioni di leggi (art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006; art. 132 c.p.c.; art. 17 d.lgs. 472/1997), assenza di motivazione e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per l’esito della controversia, per avere la commissione ritenuto legittimo, in spregio delle leggi evocate, senza spiegazione e senza valutare il contenuto degli atti, l’avviso di accertamento Tarsu emesso dal Comune di Salerno e di cui esso ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità per difetto “di qualsiasi riferimento all’immobile/i oggetto di tassazione e di ogni altro elemento che possa permettere di verificare la pretesa dell’Ufficio”.

2. Il Comune di Salerno ha depositato “nota di costituzione” al fine di poter partecipare all’udienze di discussione della causa.

3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Va preliminarmente dichiarato che la procura rilasciata dalla parte intimata – la quale non ha depositato controricorso – in calce alla “nota di costituzione” non è (stata) idonea ad abilitare il difensore a partecipare all’udienza di discussione posto che “nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché I’ art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata” (Cass. 25505 del 02/12/2014). Né, in senso contrario, può darsi rilievo al fatto che il soggetto conferente il mandato difensivo rivesta, nella specie, la qualità di sindaco (del Comune di Salerno) atteso che il sindaco non ha un potere di autentica esteso a sottoscrizioni da apporsi ad atti processuali.

2. Il ricorso è infondato: la commissione tributaria regionale ha confutato quanto sostenuto dal contribuente con l’affermazione – motivata, idonea a dar conto della ritenuta legittimità dell’avviso impugnato e che, essendo inammissibile in questa sede di legittimità una nuova valutazione del contenuto dell’avviso, si sottrae ad ogni possibile censura – per cui nell’avviso sono presenti, “con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che ha permesso al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”, “tutti gli elementi conoscitivi” negati dall’odierno ricorrente, in particolare, evincendosi dall’avviso che la pretesa impositiva è relativa agli immobili di cui alla denuncia presentata dal medesimo ricorrente ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 507/93.

2. Il ricorso deve essere rigettato.

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante l’irritualità della costituzione del Comune.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.