COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bolzano sentenza n. 30 sez. 2 del 22 aprile 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – CONTRIBUTO UNIFICATO – RAGIONEVOLEZZA DELLA SANZIONE – OMESSA INDICAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 116/02/2014 la Commissione Tributaria di 1° Grado do Bolzano accoglieva il ricorso proposto da A.S. avverso l’invito al pagamento dd. 9/9/2013, con il quale l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano richiedeva il pagamento di Euro 1.500,00 per omesso pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6 del DPR 115/02, avendo la A. omesso di indicare nel ricorso presentato in data 25/02/2013 il valore di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, deducendo che alla A. non si contestava il mancato versamento del contributo unificato, ma la omessa indicazione del valore della lite, violazione sanzionata dal DPR 115/02 con il pagamento dell’importo di Euro 1.500,00; e in riforma della sentenza impugnata chiedeva la conferma dell’invito al pagamento.
L’appellata si costituiva, resistendo.
All’udienza in Camera di Consiglio del 7 aprile 2016 la causa passava in decisione.
Diritto
L’appello è fondato e va accolto.
A norma dell’art. 22 D.Lgs 546/92 “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.”
Ai sensi dell’art. 9 del DPR 115/02 “….nel processo tributario per ciascun grado di giudizio è dovuto il contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13…” e ai sensi dell’art. 14 3-bis “nei processi tributari, il valore della lite … deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso…”.
L’art· 13 comma 6 dispone che “in mancanza della dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f,” (valore superiore a Euro 200.000,00).
E’ pacifico in causa che la A. nel ricorso dd. 25/02/2013, inviato per posta alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, non ha dichiarato il valore di lite. La Segreteria della Commissione Tributaria ha correttamente provveduto d’ufficio all’iscrizione della causa a ruolo, a nulla rilevando che la parte non abbia presentata alcuna istanza in tale senso e non abbia allegato la prova dell’avvenuto notifica del ricorso a controparte.
E proprio per effetto dell’iscrizione a ruolo, e non in seguito alla notifica del ricorso, scatta l’obbligo di pagamento del contributo unificato. Con l’iscrizione a ruolo, infatti, è stato avviato il processo tributario che si è concluso con una sentenza della Commissione Tributaria di primo grado.
La mancata dichiarazione del valore costituisce violazione che la legge sanziona con l’obbligo del pagamento di un importo di Euro 1.500,00. Anche se il contributo unificato calcolato in base al valore della lite sarebbe stato di soli Euro 30, non per questo la norma sanzionatoria appare irragionevole, perché persegue l o scopo di realizzare un effetto cogente e dissuasivo nei confronti degli operatori del processo tributario; invero, il sistema di incasso del contributo unificato previsto dal DPR 115/02 può funzionare soltanto se le dichiarazioni di valore vengono presentate regolarmente per consentire al funzionario di Segreteria di eseguire le verifiche di cui all’art. 15. Una diffusa omissione della dichiarazione, infatti, renderebbe il sistema incontrollabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie l’appello e condanna A.S. a rifondere all’appellante le spese di lite di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 200,00.