CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17490

Tributi – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omessa presentazione – Contenzioso tributario

Rilevato

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva accolto l’appello di A.T. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per gli anni 2005-2006;

Considerato

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 DPR n. 600/1973 e 51 DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che, pur non avendo presentato il contribuente alcuna dichiarazione dei redditi, l’Ufficio non avrebbe potuto avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tanto più che gli avvisi erano stati emessi ai sensi degli artt. 32 e 38 DPR n. 600/1973, i quali avrebbero configurato una presunzione legale e non semplice; che, col secondo, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2° D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione con riguardo alla valutazione degli elementi probatori addotti dal contribuente per vincere le presunzioni di legge che l’intimato non si è costituito;

che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non può definirsi apparente, neppure con riguardo al complesso delle giustificazioni addotte dal contribuente per giustificare il suo possesso;

che il primo motivo è fondato, per quanto di ragione;

che, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui incombe sul contribuente l’onere della prova contraria, che, però, non essendo tipizzata, può essere offerta con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato. (Sez. 5, n. 7258 del 22/03/2017; Sez. 5, n. 4585 del 24/02/2017);

che è pertanto erronea l’affermazione della CTR, secondo cui “l’accertamento non è adeguatamente motivato, difettando di quel grado di gravità, precisione e concordanza degli indizi che lo devono caratterizzare per costituire base sufficiente alla imposizione tributaria induttiva”-,

che, invece, il discorso si deve spostare sul contenuto e la pregnanza della prova contraria (costituita da fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria); che, in proposito, la motivazione della CTR – per la sua palese genericità (“Il T. ha adeguatamente versato in causa la giustificazione del possesso delle risorse contestate dall’Ufficio, indicandone con precisione la provenienza e fornendo la prova documentale di quanto affermato”) – non consente di verificare il rispetto dei canoni di cui all’art. 38 cit. (Sez. 6-5, n. 7389 del 23/03/2018; Sez. 5, n. 21143 del 19/10/2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sardegna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.