CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17465
Tributi – Accertamento maggior reddito – Rettifica nei confronti di una società di persone – Sanzione per infedele dichiarazione – Applicazione al socio accomandante – Sussiste
Rilevato
che G.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l’anno 2008;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, attraverso il primo, il ricorrente assume violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DPR n. 917/1986 e dell’art. 53 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe sostanzialmente ricondotto la fattispecie ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, omettendo di prendere in esame le giustificazioni del contribuente;
che, col secondo, l’A. lamenta violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione l’estraneità del ricorrente ai fatti fiscali societari e l’impossibilità di esercitare qualunque azione di controllo, non essendo le operazioni contestate mai transitate nei registri fiscali e contabili della società;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini dell’IRPEF, giusta l’art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale principio si applica anche al socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante l’estraneità di tale specie di soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti; la sanzione non viene, quindi, irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo, nel suo caso, la colpa nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320, ultimo comma, c.c. (Sez. 5, n. 16116 del 28/06/2017);
che il secondo motivo è infondato;
che, diversamente dall’assunto del ricorrente, la sentenza non è nulla, posto che la CTR ha, sia pur succintamente,
considerato come “l’appellante non ha portato elementi di fatto diversi di segno contrario” rispetto all’accertamento svolto dall’Ufficio, né, d’altronde, è stato indicato in ricorso il fatto controverso asseritamente trascurato, da eventualmente censurare ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 deL 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 deL 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.