DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54

Regolamento recante modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psico-fisica dei conducenti di veicoli a motore

Art. 1

Modifiche all’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

L’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore). – 1. L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all’Allegato IV.4, al Titolo IV – Parte II.

Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento.».

Art. 2

Modifiche dei modelli dei certificati medici

Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito da quello allegato al presente regolamento.

I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.

Art. 3

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019.

Allegato

RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA

Modello IV. 4 Art. 331

(Testo dell’allegato)