MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 01 luglio 2019, n. 170828

Segnalazione finalizzata alla verifica di eventuali motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione in sezione speciale startup innovative di cui al D.L. 179/2012 e successive modifiche per la società …omissis… s.r.l. CF ….

Con nota PEC del 21 giugno u.s., codesta Camera ha posto il seguente quesito:

«…in data 30/04/2019 è stata iscritta in sezione speciale start-up innovative la società …omissis…; in data 15/05/2019 è stata iscritta in sezione speciale start-up innovative la società …omissis 1… s.r.l.. Entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti, soggettivi e oggettivi, per l’iscrizione in sezione speciale.

Sulla base di una verifica generalizzata intervenuta dopo la seconda iscrizione si è constatato che le società sopra indicate presentano, oltre ad una denominazione evidentemente similare, le seguenti caratteristiche: sede legale presso lo stesso indirizzo (…omissis…); identico oggetto sociale; attività prevalente denunciata identica; presenza nella compagine sociale della …omissis… s.r.l. (altra start-up innovativa, avente sempre sede legale in …omissis…); presenza dello stesso soggetto come componente dell’ organo amministrativo. Si ritiene … richiedendo nello stesso tempo il Vostro parere in merito al fatto che sussistano motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione in sezione speciale….»

La fattispecie evidenziata da codesta Camera merita attenzione.

Si deve però preliminarmente segnalare che sotto il profilo più direttamente connesso alla disciplina richiamata, trova applicazione la disposizione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che reca: «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera».

Ne consegue, che in assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può argomentarsene una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi.

A latere, ed in disparte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, relativamente al quale il Ministero ha storicamente affermato la contrarietà, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa escludente, l’una rispetto all’altra.

Tutto ciò rilevato, non può certo sottacersi che la fattispecie evidenziata presenti profili seri d’attenzione, potendo far emergere ambiti di elusione. A tal uopo si ritiene che codesta Camera possa raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese.

Una volta acquisiti maggiori elementi, nel caso permangano dubbi, sarebbe utile ricevere le autocertificazioni di possesso dei requisiti, in modo da sapere quale indicatore di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e presentation deck aziendali.