CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2019, n. 16960
Tributi – Accertamento induttivo – Reddito di impresa – Attività di bar e caffè – Ricarico medio – Presunzioni – Requisiti della gravità, precisione e concordanza – Necessità – Valutazione relativa agli altri prodotti
Rilevato che
Con avviso di accertamento n. REE010400640/2009 del 29/4/2009, l’Agenzia delle Entrate accertava a carico di T.M. maggiori ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di Bar e Caffè quantificati in € 52.871,00, riportati a tassazione ai fini IRPEF- IRAP ed IVA per l’anno 2006.
Tale accertamento veniva operato col metodo analitico induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d),d.P.R. 600/1973.
Avverso tale atto impositivo, la contribuente proponeva ricorso alla CTP di Napoli che, con sentenza n. 759/31/11 depositata il 13/12/2011, accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza l’Ufficio proponeva appello alla CTR di Napoli che con sentenza n. 27/17/13 depositata il giorno 1/02/2013, accoglieva in parte l’appello riducendo del 30% i maggiori ricavi accertati.
La contribuente propone ricorso per la cassazione di tale sentenza deducendo un unico motivo di ricorso.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 – la ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della CTR, della ricostruzione dei ricavi operata in sede di accertamento con riguardo alla somministrazione, nell’esercizio dell’indicata attività, di prodotti diversi dal caffè. In particolare, la CTR avrebbe del tutto omesso di esaminare e di valutare l’erroneità del calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate che, nel determinare la percentuale di ricarico per i prodotti diversi dal caffè, non avrebbe considerato l’effettiva consistenza del costo del venduto, costo nel quale era compresa una quota di prodotti qualificabili come materiali di consumo che non generano ricavi diretti sui quali applicare percentuali di ricarico, ed una quota di acquisti diversi dai prodotti tipici di bar, acquisti di orologi, pupazzi, accessori e gadget, spesso oggetto di omaggio in occasioni ed a clienti particolari, ed in ogni caso aventi un ricarico medio del 25%.
Il dedotto motivo è fondato.
Già nel ricorso avverso l’atto impositivo la ricorrente lamentava come il margine di ricarico, ritenuto dall’Ufficio pari al 100%, calcolato sul costo del venduto relativo al settore« somministrazione di altri prodotti» non trovasse alcun riscontro oggettivo e deduceva l’erroneità del calcolo fatto dall’Ufficio, che nel caso di specie aveva omesso di effettuare un calcolo diretto sulle scritture contabili dell’azienda, calcolo che avrebbe consentito di riscontrare l’effettiva consistenza del costo del venduto che « incorpora da un lato una consistente quota di prodotti quali cabili come materiale di consumo, che non generano ovviamente ricavi (…) e dall’altro una quota di acquisti diversi dai prodotti tipici di bar (…) spesso omaggiati in occasioni e a clienti particolari. Il ricavo medio da considerare su questa tipologia di prodotti è nella percentuale del 25%».
La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente, non riscontrando nelle presunzioni addotte dall’Ufficio i requisiti della gravità, precisione e concordanza, sia in relazione ai ricavi per somministrazione di caffè sia per ciò che concerne «le altre percentuali di ricarico accertate dall’Ufficio relative alla somministrazione di prodotti diversi dal caffè (altri prodotti da bar, prodotti diversi e gadget)» e più precisamente riteneva del tutto infondate le medie attribuite dagli accertatori per tali prodotti e riconosceva come «le percentuali di ricarico, nel caso dei prodotti di bar, non superano la percentuale media del 70% mentre per i prodotti diversi e gadget non sono superiori addirittura al 20% del costo di acquisto».
Nonostante quanto riportato nel ricorso introduttivo e la motivazione della sentenza della CTP di Napoli, la CTR adita dall’Ufficio ha limitato l’esame degli atti e dei fatti di causa esclusivamente al settore relativo alla somministrazione del caffè , omettendo del tutto l’esame dei fatti decisivi per il giudizio e relativi alla determinazione dei ricavi da somministrazione di prodotti diversi dal caffè, che costituivano uno dei punti essenziali dell’accertamento, che avevano formato oggetto di discussione fra le parti sia nel giudizio di primo che di secondo grado e che, qualora fossero stati esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
Nella sezione della sentenza impugnata riservata al «FATTO», il Giudice regionale riferisce solo sulla questione «caffè» sia citando la pronuncia di primo grado sia menzionando i motivi di appello proposti dall’Ufficio, ma non considera né tanto meno valuta, per un qualche profilo, la questione relativa ai ricavi ed alla percentuale di ricarico relativi alla somministrazione degli altri prodotti. La CTR, nel dispositivo della sentenza impugnata con cui accoglie parzialmente l’appello dell’Ufficio, «riduce i maggiori ricavi accertati del 30%» senza precisare in alcun modo le ragioni di tale riduzione, dimenticando che il Giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva e che deve pertanto motivare i propri giudizi estimativi in rapporto al materiale istruttorio (cfr. Cass. 27862/2018, Cass. n. 7534/2018, Cass. n. 3984/2017, Cass. n. 25707/2015, Cass. n. 4442/2010).
Sulla base di quanto esposto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che determinerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, cui demanda anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.