CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15540
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Termini di ricorso. – Accertamento – Presentazione di deduzioni difensive – Effetti – Sospensione del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 10477/18/2017, depositata il 11.12.2017 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da A. V.P. s.p.a. nei confronti del Comune di Piedimonte Matese e dell’Agenzia delle entrate-riscossione su controversia avente ad oggetto cartella di pagamento Tarsu per gli anni 2008, 2009 e 2012 confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stato impugnato il prodromico avviso di accertamento.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Piedimonte Matese resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate – riscossione non ha spiegato difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2-quater del DL 564 del 30.9.1994 per non avere considerato che l’amministrazione comunale aveva adottato un successivo atto in autotutela riducendo la superficie tassata, e che dall’adozione di questo atto doveva decorrere il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
La censura non è fondata.
Va ribadito, infatti, il consolidato orientamento secondo cui la presentazione di deduzioni difensive riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini dell’impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l’esercizio del potere dell’Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d’ufficio o di revoca dell’atto contestato (Sez. U, n. 16097 del 2009).
A prescindere dal momento in cui l’autotutela viene richiesta – ciò che rileva è che i presupposti impositivi ed il quantum richiesto non più contestabile una volta scaduto il termine per impugnare l’accertamento. La sollecitazione all’utilizzo del potere di autotutela, in quanto diretta a favorire l’esercizio di un potere discrezionale della P.A., non determina di per sé alcun effetto rispetto alla definitività dell’accertamento conseguente alla mancata impugnazione (Cass. 1965/2018). Peraltro la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente (Cass. 11699/16).
Il secondo motivo con il quale si censura la mancata motivazione del merito del presupposto impositivo, deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 6000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, dando atto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.