AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 luglio 2019, n. 289
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico – Articolo 49, comma 1, del TUIR.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, ente pubblico non economico, riferisce di avere conferito un incarico, con proprio decreto del Presidente, per l’espletamento di funzioni di collaudo tecnico-amministrativo, ad un dipendente di altra Pubblica Amministrazione, autorizzato dall’ente di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale norma non consente – in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza – al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio.
L’Istante premette che le infrastrutture in corso devono essere collaudate da apposite Commissioni in conformità all’articolo 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e che l’incarico di componente di Commissione è conferito a soggetti appartenenti a varie categorie professionali (quali architetti, ingegneri, esperti contabili, giudici ecc..) per la verifica dell’avanzamento dei lavori sotto il profilo tecnico, giuridico e contabile.
Detto incarico si protrae per più periodi d’imposta, con diverse sedute di Commissione, ed il relativo compenso è erogato, ai sensi dell’articolo 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
L’Ente istante precisa, altresì, che come previsto dal citato articolo 61, comma 9, “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; (…); la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
L’Istante evidenzia che in sede di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico esterno, l’Amministrazione di appartenenza ha comunicato al proprio dipendente, che l’incarico deve essere caratterizzato da occasionalità e non deve presentare profili, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale.
Ciò posto, l’Istante chiede di conoscere se tali emolumenti debbano considerarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR (in quanto somme relative alla partecipazione a collegi e commissioni) o redditi per prestazioni occasionali, tenuto conto, tra l’altro, delle precisazioni fornite dall’Amministrazione di appartenenza, in base alle quali “si tratta di incarico saltuario ed occasionale senza vincoli di subordinazione col soggetto conferente e compatibile con lo status di pubblico dipendente” (cfr. all. 1).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene corretto poter ricondurre i compensi in esame tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, trattandosi di somme percepite “a qualunque titolo (…) nel periodo di imposta (…) in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni”.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 50 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ricomprende tra i redditi assimilati al lavoro dipendente:
– “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato” (lettera b);
– “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, (…) in relazione (…) alla partecipazione a collegi e commissioni (…) sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (…)” (lettera c-bis).
Con riferimento alla citata lettera b) dell’articolo 50 del TUIR, la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 (par. 5.3) ha chiarito, tra l’altro, che detti compensi – che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, e a carico di terzi – hanno natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ove derivanti da “incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro”.
Rientrano in tale categoria, ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza.
La citata circolare n. 326 del 1997 ha chiarito, altresì, che la relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste anche “nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”.
Il medesimo documento di prassi ha chiarito, infine, che, in ogni caso, laddove eventuali somme e valori siano corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico, essi costituiscono redditi di lavoro dipendente.
Nel caso di specie, l’incarico di membro della Commissione di collaudo al dipendente di ALFA, che è un’amministrazione pubblica, è stato conferito con decreto del Presidente dell’ente pubblico non economico.
A tal riguardo, l’Istante ha precisato che “le infrastrutture in corso devono essere collaudate da apposite commissioni, ai sensi dell’articolo 102 del DLGS n. 50 del 2016” (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, il comma 6 della citata norma prevede che “Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità”.
Tenuto conto della normativa e della prassi consolidata richiamata, si ritiene che i predetti compensi percepiti dall’ingegnere incaricato, in quanto erogati da una amministrazione pubblica (ovvero l’Autorità istante) differente da quella, parimenti pubblica, di appartenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 49 del TUIR.
Sono redditi di lavoro dipendente, infatti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).
Con riferimento, infine, alla soluzione prospettata dall’istante, secondo cui gli emolumenti in questione sarebbero riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 50 del TUIR (collaborazioni coordinate e continuative), si osserva che, nel caso di specie, la prestazione richiesta è collegata ai compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro del dipendente. A tale proposito, la circolare 6 luglio 2001, n. 67/E ha chiarito che le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente non possono ricondursi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rimanendo attratte nel reddito di lavoro dipendente.
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