CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18157
Tributi – IVA – Importazione – Deposito fiscale – Iva assolta mediante autofatturazione – Atto di rettifica – Giudicato favorevole sia in primo sia in secondo grado – Successivo atto di irrogazione sanzioni – Annullamento – Legittimità
Rilevato che
1. con la sentenza n. 1311/05/17 del 22/09/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 80/01/14 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da S. s.p.a., oggi La S. C. T. S.p.a. (hinc LSCT), nei confronti di otto atti di contestazione sanzioni in relazione ad un’operazione di importazione di imbarcazioni avvenuta nell’anno 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) gli avvisi di contestazione sanzioni conseguivano al ritenuto mancato assolvimento dell’IVA all’importazione in ragione della mancanza di fisica introduzione delle imbarcazioni importate nel deposito IVA; b) la CTP accoglieva il ricorso di LSCT; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle dogane;
1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che: a) non era necessaria la materiale introduzione della merce nel deposito IVA, essendo sufficiente la verifica, il riscontro e la presa in carico da parte del gestore del deposito negli spazi limitrofi, così come era accaduto nella fattispecie, laddove le imbarcazioni erano state annotate sui registri contabili e l’IVA assolta mediante autofatturazione; b) peraltro, gli atti di irrogazione sanzioni erano stati emessi con riferimento ad avvisi di rettifica oggetto di giudicato favorevole alla società contribuente sia in primo che in secondo grado;
2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. LSCT resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.
Considerato che
1. con il secondo motivo di ricorso, il cui esame riveste chiaramente carattere pregiudiziale, l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che tra l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione sanzioni sussiste un vincolo di consequenzialità- pregiudizialità, sicché la CTR, in presenza di un annullamento dell’atto di rettifica non definitivo, avrebbe dovuto procedere alla sospensione necessaria del procedimento;
2. il motivo è inammissibile per difetto di interesse;
2.1. invero, Cass. n. 11642 del 03/05/2019 ha deciso il giudizio relativo alla sentenza n. 53/01/13 della CTR della Liguria, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione con conseguente passaggio in giudicato della predetta sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati, sulla base dei quali sono stati emessi gli atti di contestazione sanzioni oggetto del presente giudizio;
2.2. trattasi di giudicato esterno formatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e, dunque, rilevabile d’ufficio da questa Corte sulla base degli strumenti di ricerca posti a sua disposizione e in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, anche indipendentemente dalle allegazioni delle parti (del resto, LSCT vi ha fatto espresso riferimento in memoria), le quali hanno dimostrato di essere a conoscenza della pendenza della lite (Cass. n. 6102 del 17/03/2014);
2.3. pertanto, non essendovi più una lite pendente non vi è l’interesse della ricorrente alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;
3. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 50 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella I. 29 ottobre 1993, n. 427, e dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che le imbarcazioni sono state introdotte in locali contigui al deposito IVA e la legittimità di una sanzione per mancato rispetto dell’obbligo di introduzione fisica della merce nel deposito IVA, anche in caso di ritardato assolvimento dell’imposta;
4. il motivo è infondato;
4.1. la questione è già stata affrontata nel giudizio di merito avente ad oggetto gli avvisi di rettifica e, in quella sede, come si evince da Cass. n. 11642 del 2019, cit., la CTR ha accertato, con statuizione passata in giudicato, «che le merci sono state regolarmente prese in carico dal custode, che ne ha assunto la responsabilità per l’intero periodo del deposito e ha adempiuto agli obblighi prescritti all’atto dell’immissione in libera pratica, precisando che esse non sono state materialmente introdotte nel magazzino per ragioni meramente logistiche ed ormeggiate nella zona di mare limitrofa al deposito, ma pur sempre sotto la responsabilità della società»;
4.1.1. per la CTR, pertanto, l’introduzione nel deposito IVA è stata regolare e non virtuale, avendo motivato sull’impossibilità materiale dell’introduzione fisica delle imbarcazioni nel deposito;
4.2. e di tale regolare introduzione, che ha condotto all’annullamento degli avvisi di rettifica con statuizione passata in giudicato, non può non tenersi conto ai fini delle sanzioni, che non possono essere applicate, nemmeno ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, atteso che non v’è stata alcuna violazione delle disposizioni concernenti l’introduzione della merce nel deposito fiscale;
5. in conclusione, il ricorso va rigettato;
5.1. sussistono giusti motivi, in ragione della sopravvenienza del giudicato esterno, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
5.2. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
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