CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 luglio 2019, n. 17966

Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata della lite ex art. 11, del D.L. n. 50 del 2017 – Cessazione della materia del contendere – Compensazione delle spese di giudizio

Rilevato che

1. La S.r.l. I.F.E.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in epigrafe indicata, che ne aveva respinto l’appello nella controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, con cui era stato accertato un maggior imponibile ai fini I.V.A. per l’anno 2004 di 402.000,00 Euro;

2. L’ufficio finanziario si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p.

3. La contribuente, in data 3.10.2017 ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017;

4. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 28.2.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c. il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.8.2016, n.168, conv. in legge 25.10.2016, n.197;

Considerato che

1. In data 31.8.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma, dando atto del pagamento integrale da parte della contribuente di quanto ancora dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dall’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96

2. Analoga richiesta corredata da copia delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati veniva depositata dalla contribuente

3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal terzo comma dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dall’art. 11 del D.L. n. 50/17 conv. in L. 96/17. Spese a carico della parte che le ha sostenute.