CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2019, n. 20415
Procedura relativa alla assunzione – Posizione in graduatoria – Alterazione del punteggio – Lettera di contestazione disciplinare – Nullità del contratto di lavoro – Norma di legge inderogabile posta a tutela di interessi pubblici – Affidamento riposto dal lavoratore sulla legittimità dell’assunzione – Tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione del rapporto – Non rileva
Fatti di causa
1. L’A. con nota del 26.10.2015, premesso di essere venuta a conoscenza delle gravi irregolarità commesse nella procedura relativa alla assunzione, contestò a T.S. che la sua posizione in graduatoria era avanzata solo a causa della alterazione del punteggio, accertata dalla sentenza del Tribunale penale di Roma, e che non si era collocata in posizione utile per essere assunta in quanto aveva conseguito un punteggio inferiore alla soglia di idoneità.
2. All’esito delle giustificazioni, in data 27 novembre 2015 l’Azienda comunicò il licenziamento disciplinare sul rilievo che “i fatti emersi ed anche riportati nella lettera di contestazione disciplinare, rendono evidente la violazione della procedura di reclutamento inderogabilmente imposta dall’ art. 18 L. 133/2008 con la conseguente invalidità assoluta del contratto di lavoro con lei stipulato”.
3. La odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio A. spa, ai sensi dell’ art. 1 c. 47 della L. n. 92 del 2012, per I’accertamento della nullità o annullabilità del licenziamento disciplinare perché discriminatorio, illecito, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e per la pronunzia del provvedimento reintegratorio reale e per la condanna della convenuta al risarcimento del danno globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali; in via subordinata, la ricorrente aveva domandato, ai sensi dell’ art. 18 c. 5 L. 300 n. 1970, la condanna dell’Azienda al pagamento della indennità risarcitoria in misura pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in via ulteriormente subordinata, aveva domandato, ai sensi dell’ art. 18 c. 6 L. 300 n. 1970, la condanna dell’ Azienda al pagamento della indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
4. Il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dalla lavoratrice sul fondante e assorbente rilievo che il contratto dedotto in giudizio era nullo per l’assenza in capo alla medesima dei requisiti previsti per l’assunzione (posizione non utile nella graduatoria).
5. La Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dalla S. avverso la predetta sentenza.
6. Queste le argomentazioni che sorreggono il “decisum” della sentenza della Corte di Appello:
7. aveva acquisito autorità di giudicato la statuizione del giudice di primo grado che aveva accertato la nullità del contratto di lavoro perché la reclamante non aveva formulato alcuna censura nei confronti di tale statuizione;
8. in ogni caso, il reclamo era infondato nel merito in quanto era irrilevante la difesa assunta dall’A. in un diverso processo;
9. le prospettazioni difensive sviluppate nell’atto di reclamo con riguardo all’ affidamento riposto dalla lavoratrice sulla legittimità della sua assunzione, in ragione del lasso di tempo trascorso tra l’espletamento delle prove selettive ed il licenziamento, erano inammissibili perché formulate, in violazione dell’art. 437 cod.proc.civ., solo nell’atto di reclamo;
10. doveva, comunque, escludersi la dedotta acquiescenza del datore di lavoro in ordine agli illeciti disciplinari contestati in quanto l’A. aveva avuto notizia dei medesimi solo all’esito della sentenza penale pubblicata il 15.9.2015 e, a fronte di tale notizia, la medesima Azienda aveva attivato la procedura disciplinare il successivo 26 ottobre 2015.
11. Avverso questa sentenza S. T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali articolato in due distinti profili, al quale A. spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi
12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia:
a) ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. “violazione e falsa applicazione degli artt. 324-329-434 cod.proc.civ. Natura del Reclamo Rito Fornero-Appello a cognizione piena e a critica libera non vincolata-Ammissibilità Reclamo”.
13. La ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere inammissibile il reclamo per mancata impugnazione del capo di sentenza relativo alla “accertata-dichiarata nullità del contratto di lavoro per violazione della cd Legge Brunetta”.
14. Richiamando i principi affermati da questa Corte in tema di specificità dell’atto di appello, sostiene di avere contestato la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui si era arrestata all’accertamento della nullità del contratto di lavoro per violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e del d.lgs. n. 165 del 2001 e imputa alla Corte territoriale di avere omesso di rilevare di ufficio il legittimo affidamento riposto da essa ricorrente sulla legittimità dell’assunzione.
15. b) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cpv. 2 c.p.c.- 345, comma 2 c.p.c. – 437, comma 2, c. p.c. – Principio “Legittimo o ragionevole Affidamento” – Fattispecie di Abuso del diritto (forma di ritardo sleale nell’esercizio del diritto) – Eccezione in senso lato rilevabile di ufficio – Esclusione della tardività”.
16. Riproponendo e sviluppando le prospettazioni difensive esposte nel primo motivo, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere inammissibile per tardività il motivo di reclamo fondato sul legittimo affidamento.
17. Asserisce che il principio generale della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto acquisito integra gli estremi dell’abuso del diritto, rilevabile d’ufficio dal giudice ove, come nella fattispecie dedotta in giudizio, la violazione di tale diritto emerga dalle allegazioni processuali e sostiene che in tali casi non è necessaria l’eccezione di parte.
18. Assume, inoltre, che l’art. 112 c. p.c. costituisce una “norma in bianco che rinvia ai singoli casi nei quali la legge specificamente richiede l’iniziativa della parte interessata ai fini della rilevazione dell’eccezione”.
19. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ. “Richiamo di una circostanza di fatto estranea ed erronea non riferibile alla Ricorrente”.
20. Sostiene che la Corte territoriale aveva fatto erroneo riferimento alla sentenza penale che aveva riguardato la procedura di assunzione per chiamata diretta relativa ad altri lavoratori e non la procedura concorsuale alla quale essa ricorrente aveva partecipato.
Esame dei motivi
21. Il primo motivo, nei due diversi profili in cui è articolato, presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
22. Sono infondate le censure che addebitano alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 324, 329 e 434 cod.proc.civ.
23. Emerge dalla sentenza impugnata e dalle allegazioni contenute nel ricorso (pg. 16 del ricorso) che il giudice di primo grado aveva rigettato le domande volte all’accertamento della illegittimità del licenziamento sul fondante rilievo che l’assunzione era nulla in quanto la ricorrente non possedeva i requisiti per essere assunta in quanto non ricopriva una posizione utile nella graduatoria.
24. Siffatta statuizione non è stata oggetto di alcuna censura da parte della S..
25. Dal reclamo, riprodotto nel ricorso (pg. 19), emerge, infatti, che esso era stato fondato, oltreché, sulla dedotta incoerenza delle difese svolte dall’A. nel giudizio instaurato dalla odierna ricorrente e in quello instaurato da altro lavoratore, sulla mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dell’affidamento riposto sulla stabilità dell’assunzione in ragione del tempo trascorso tra la data della assunzione e quella di risoluzione del rapporto di lavoro.
26. Ebbene, siffatte deduzioni non erano idonee a scalfire la statuizione di primo grado in quanto il “decisum”, come innanzi evidenziato, era fondato sulla accertata nullità del contratto di lavoro per l’assenza dei requisiti necessari per l’assunzione in capo alla ricorrente.
27. Va al riguardo osservato che la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando (art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001), seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente.
28. Ne consegue che ove si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, quali l’A. spa, alle quali si applica l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019).
29. L’affidamento riposto dalla ricorrente sulla legittimità dell’assunzione, in ragione del tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla rilevabilità di ufficio della relativa questione, non avrebbe, pertanto, potuto fondare alcuna domanda, reintegratone e/o indennitaria correlata alla cessazione del rapporto di lavoro illegittimamente instaurato, non potendo riconoscersi giuridico rilievo all’affidamento risposto su un contratto geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019).
30. Le considerazioni svolte hanno carattere assorbente rispetto alle censure con le quali è denunciata la violazione dell’art. 112 e dell’art. 434 cod.proc.civ.
31. Va, comunque, precisato, che le prospettazioni difensive al riguardo sviluppate confondono le regole e i principi che governano la cosa giudicata formale (art. 324 cod.proc.civ.) e l’ acquiescenza totale o parziale alle sentenze o alle parti delle sentenze (art. 329 cod.proc.civ.) con la disciplina dei requisiti dell’atto di appello (art. 434 cod.proc.civ.), nella lettura datane da questa Corte nelle sentenze invocate dalla ricorrente, principi applicabili anche al reclamo disciplinato dall’art. 1 c. 58 della L. 92/2912 (Cass. 17863/2016, 7571/2016, 2143/2015), e con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod.proc.civ.).
32. La natura di “revisio prioris instantiae” propria del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, se non impone all’appellante l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, non esclude affatto che le singole statuizioni in cui si articola la sentenza appellata debbano essere oggetto di specifica impugnazione, pena la loro irrevocabilità.
33. Il secondo motivo è inammissibile in quanto le censure sono fondate su atti e documenti (procedura concorsuale alla quale partecipò la S., chiamata diretta di terze persone, bando di concorso, sentenza penale di condanna, delibera di assunzione) che la ricorrente, in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, atti di cui non risulta indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).
34. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
35. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
36. Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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