AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 luglio 2019, n. 326

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – Irregolarità formali

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

[Alfa] (di seguito istante), nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente di aver:

– ricevuto un atto con il quale le è stata irrogata la sanzione di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per aver omesso la compilazione del quadro RW del modello UNICO 2007, relativo al periodo d’imposta 2006;

impugnato detto atto, per il quale è, allo stato, pendente il relativo contenzioso.

Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere se la violazione commessa possa essere regolarizzata mediante la procedura di cui all’articolo 9 (Irregolarità formali) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Sebbene la suddetta procedura non possa essere esperita “per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato” (articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 119 del 2018), l’istante ritiene, in sintesi, che l’errore alla stessa contestato – e rappresentato dalla mancata indicazione della quota di partecipazione detenuta in una società lussemburghese – abbia natura meramente formale, come tale non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. E ciò perché:

– l’investimento estero – realizzato secondo modalità trasparenti, con bonifici eseguiti tramite intermediari finanziari italiani – è stato dichiarato nel periodo d’imposta 2005 e nei successivi, con la sola esclusione (e per mera dimenticanza) di quello relativo al 2006;

– nel periodo d’imposta 2006 la partecipazione nella società lussemburghese non ha subìto mutamenti quali-quantitativi rispetto al precedente periodo d’imposta 2005;

– l’omessa indicazione non ha comportato alcuna evasione d’imposta né ha arrecato pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria;

– l’articolo 7-quater, comma 23, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha escluso dall’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, […] mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Il medesimo articolo esclude, al successivo comma 5, che la suddetta procedura possa essere esperita “per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”.

In relazione a detta esclusione si è specificato:

– con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, che la stessa rileva “con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990” (paragrafo 1.4);

– con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, che “non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW)” (paragrafo “3. Esclusioni”).

Dal quadro normativo e di prassi richiamato emerge, quindi, come l’esclusione in esame non contempli eccezioni; pertanto, l’istante non poteva definire l’omessa compilazione del quadro RW del modello UNICO 2007, relativo al periodo d’imposta 2006, accedendo all’istituto della definizione agevolata delle irregolarità formali.