CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20763
Tributi – TARSU – Area adibita ad officina meccanica e carrozzeria – Rifiuti prodotti da attività economica smaltiti tramite ditta specializzata – Richiesta di esclusione dell’area dalla tarsu – Silenzio assenzo ex art. 20 della Legge n. 241/1990
Ritenuto che
1. A.C. impugnava l’avviso di accertamento notificato da A. s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Brindisi, avente ad oggetto la Tarsu per gli anni dal 2008 al 2011. Sosteneva il ricorrente che la tassa non era dovuta in relazione all’area adibita ad officina meccanica e carrozzeria ove venivano prodotti rifiuti speciali che aveva provveduto a smaltire in proprio a mezzo di ditta specializzata.
La CTP di Brindisi rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, lo accoglieva sul rilievo che era provato che il contribuente aveva inviato al Comune di Brindisi la richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva. L’amministrazione, serbando il silenzio per 90 giorni dal ricevimento della domanda, aveva acconsentito alla richiesta stessa a norma dell’art. 20 della legge 241/1990. Inoltre il contribuente aveva provveduto a smaltire in proprio a mezzo di ditta specializzata i rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività produttiva.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione A. s.p.a. affidato a due motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 20 della legge 241/1990 nella versione anteriore alla riforma operata con d.l. 35/2005, applicabile ratione temporis. Sostiene che, fino all’entrata in vigore della riforma dell’art. 20 della legge 241/2000, operata con d.l. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, l’istituto del silenzio-assenso era limitato ad atti individuati con regolamento da emanarsi previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sicché non era esteso indiscriminatamente a tutte le istanze presentate alla pubblica amministrazione. Conseguentemente ha errato la CTR nel ritenere che in ordine alla richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva presentata dal contribuente il 21 settembre 2002 si fosse formato il silenzio assenso.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 58 e SS. del d. Igs 507/93.
Sostiene che la richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva presentata dal contribuente era inidonea, per incompletezza dei dati riportati, a consentire di ritenere intassabili le aree di che trattasi.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto formulato in maniera generica. Invero la ricorrente ha richiamato il contenuto dell’art. 20 della legge 241/1990 nella versione anteriore alla riforma operata con d.l. 35/2005, secondo cui l’istituto del silenzio-assenso era limitato ad atti individuati con regolamento da emanarsi previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato e non era esteso indiscriminatamente a tutte le istanze presentate alla pubblica amministrazione. Tuttavia ha omesso di specificare se nel regolamento fosse o meno compresa la richiesta di detassazione formulata ai sensi dell’art. 70 del d. Igs. 507/93, omettendo così di dedurre un elemento decisivo ai fini del decidere.
4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Ciò in quanto la ricorrente non ha dedotto sotto quali profili la richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva presentata dal contribuente fosse da ritenersi inidonea, per incompletezza dei dati riportati, a consentire di ritenere intassabili le aree di che trattasi. Ciò facendo la ricorrente ha inammissibilmente demandato alla Corte l’esame del contenuto della richiesta onde individuare possibili carenze laddove, invece, è onere del ricorrente evidenziare i profili che determinano l’illegittimità o inefficacia dell’atto.
5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del contribuente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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