AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2019, n. 235
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Regime fiscale Sicaf Articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è una Società d’Investimento a Capitale Fisso (di seguito SICAF) operante sotto forma di società per azioni e rientrante tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo chiuso, la cui partecipazione al capitale è riservata statutariamente a investitori professionali (italiani ed esteri), le cui azioni sono quotate sul mercato AIM Italia.
La sua costituzione, conformemente alla normativa in materia di SICAF, è avvenuta previa autorizzazione, da parte della Banca d’Italia e sentita la Consob, all’esercizio della gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – TUF).
Oltre all’attività di gestione collettiva (attività istituzionale), la SICAF è stata autorizzata a svolgere un’attività di consulenza in materia finanziaria che si pone in rapporto di stretta strumentalità e/o connessione con l’attività principale.
Ciò posto, la SICAF chiede la corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 73, comma 5-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in tema di esenzione dei redditi prodotti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
In particolare, la società istante chiede di conoscere se tale regime di esenzione, fatto salvo quanto previsto per le ritenute alla fonte operate sui redditi di capitale, debba riguardare i redditi dalla stessa conseguiti inclusi quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività di consulenza di natura accessoria, connessa e strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale.
In subordine, qualora non si dovessero ritenere esenti i redditi conseguiti dalla società istante nello svolgimento della propria attività, viene chiesto quale sia il regime fiscale da applicare ai proventi all’atto della loro distribuzione agli investitori.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che:
– in base a quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, ai fini delle imposte dirette, le SICAF istituite in Italia sono da considerarsi enti non commerciali;
– sebbene l’esenzione prevista dall’articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir, si attesti quale esenzione soggettiva che coinvolge ogni OICR istituito in Italia, diverso dagli OICR immobiliari, e i fondi lussemburghesi storici, “la stessa non interessi né l’attività principale istituzionale della Sicaf né la sua attività consulenziale”;
– all’atto della distribuzione degli utili realizzati in forza della suddetta attività (sia essa istituzionale che di consulenza) dovrà trovare applicazione l’ordinario regime fiscale dei dividendi distribuiti da società per azioni.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF definisce la SICAF come “l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”.
Ai fini civilistici, le modalità di costituzione delle SICAF sono contenute nell’articolo 35-bis del citato TUF, che al comma 1, lettera f), contempla, tra le condizioni che devono ricorrere affinché la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizzi la costituzione di una SICAF, che lo statuto preveda “come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso”.
Come chiarito nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, in considerazione di tale previsione civilistica, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 estende, tra l’altro, alle SICAF, diverse da quelle immobiliari, il regime fiscale delle SICAV.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo prevede che alle SICAF, diverse da quelle immobiliari, si applicano le disposizioni previste per le SICAV contenute nell’articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84. Si tratta di norme che prevedono agevolazioni in materia di imposta di registro e la non applicazione del regime fiscale degli utili ai proventi distribuiti da tali società.
Si applicano alle SICAF, inoltre, a prescindere dall’oggetto dell’investimento, le medesime disposizioni previste per le SICAV in materia di IRAP, contenute negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir prevede che i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, “sono esenti dalle imposte sui redditi”. In altri termini, in base alla normativa fiscale, gli OICR pur essendo soggetti passivi IRES sono esenti da tassazione sui redditi dagli stessi prodotti.
Come chiarito nella circolare 15 luglio 2011, n. 33/E, il citato comma 5-quinquies dell’articolo 73 del Tuir limita il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale attribuendo ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto “lordista” – espressione questa desunta dalla normativa recata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che per taluni soggetti sancisce il diritto a percepire i redditi di capitale “al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili – con la conseguenza che i fondi comuni interessati non subiscono la tassazione a monte sui redditi di capitale da essi percepiti, tranne nel caso in cui le singole disposizioni prevedono l’applicazione del prelievo alla fonte nei loro confronti. In quest’ultimo caso, le ritenute sui redditi di capitale sono applicate a titolo di imposta.
La tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad una SICAF avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione degli stessi. In capo al partecipante possono derivare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.
Nel caso di specie, la società istante è stata costituita quale SICAF autorizzata da Banca d’Italia, sentita la Consob, all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell’articolo 35-bis del TUF con autorizzazione espressa anche allo svolgimento di attività di consulenza in quanto “strumentale e connessa” all’attività propria della SICAF, di “investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”.
Al fine di comprendere, tra l’altro, la relazione esistente tra l’attività propria della SICAF e l’attività di consulenza dalla stessa svolta si è ritenuto opportuno richiedere documentazione integrativa.
Sul punto l’istante ha chiarito che tali attività sono strettamente connesse, in quanto l’attività di consulenza ha natura strumentale a quella principale di investimento.
L’istante precisa, altresì, che, per come è operativamente e strategicamente strutturata l’istante, l’attività istituzionale non potrebbe essere svolta senza quella di consulenza.
Ciò posto, stante la qualificazione giuridica rivestita dall’istante che inequivocabilmente attribuisce alla stessa natura di OICR, si ritiene che, ai fini della tassazione delle imposte sui redditi, debba trovare applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 73, comma 5-quinquies sopracitato.
Pertanto, si ritiene che i proventi derivanti dall’attività di consulenza non possano essere soggetti ad IRES nei confronti della SICAF. Tali proventi saranno assoggettati a tassazione in capo ai partecipanti al momento della loro distribuzione.
Si ricorda, infine, che sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAF si rende applicabile la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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