DECRETO-LEGGE 07 agosto 2019, n. 75

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

Art. 1

1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.