Ammortizzatori sociali in deroga – anno 2016 – per la Regione Marche

In data 29 gennaio 2016 presso la sede della Regione Marche si sono incontrati

– l’Assessore alle Politiche del Lavoro Prof.ssa …., il dott. ….. Dirigente P.F. Formazione e Lavoro;

e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali:

Confindustria Marche

Confartigianato Marche

CNA Marche

CLAAI Marche

CONFCOMMERCIO MARCHE

CONFESERCENTI MARCHE

CONFCOOPERATIVE

AGCI MARCHE

CONFPROFESSIONI
ABI MARCHE

CONFAPI MARCHE

LEGA COOP. MARCHE

CGIL Marche

CISL Marche

UIL Marche

Sono presenti inoltre funzionari

– dell’INPS Regionale

– dell’EBAM – Ente Bilaterale Artigianato Marche

– di Italia Lavoro Spa le parti

– Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito nuovi criteri per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;

– Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. n. 19 dell’11 settembre 2014, relativa alle modalità di attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;

– Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014 che ha fornito chiarimenti finalizzati all’applicazione delle disposizioni di cui al citato D.I. n. 83473/2014;

– Visto il D.Lgs. n. 148 del 14/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro,

– Visto l’art. 1 comma n. 304 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che stanzia la somma di 250 mln di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente di cui all’art. 1 della legge n. 92/2012,

– Visto che la stessa norma nei confermare i criteri di concessione della CIG in deroga stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, dispone che nell’anno 2016 il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso per un massimo di tre mesi, dopo approfondita discussione concordano sulla necessità di proseguire l’attività di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in crisi che coinvolge tutte le aree territoriali e produttive della regione, confermando i criteri gestionali previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014, convengono quanto segue:

– i lavoratori beneficiari del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/2014 sono quelli aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con l’impresa che presenta l’istanza (operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori somministrati, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori a domicilio in regime di mono commessa),

– i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante presso aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e/o della CIGS, sono esclusi dalla CIG in deroga in quanto ricompresi negli strumenti ordinari secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015,

– gli Studi Professionali possono accedere alla CIGD in attesa che il TAR del Lazio si pronunci definitivamente sulla materia come riportato nell’avviso del 31 marzo 2015,

– la categoria dei lavoratori pensionati è esclusa dalla CIG in deroga,

– i lavoratori devono avere dodici mesi di anzianità lavorativa presso l’azienda che presenta l’istanza alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto (art. 2 comma 1). Per anzianità lavorativa si intende l’anzianità maturata nell’ultimo rapporto di lavoro. Per i lavoratori somministrati vale l’anzianità di servizio maturata presso l’agenzia di somministrazione,

– esclusione della concessione della CIGD per le imprese che si trovano in cessazione, totale o parziale, dell’attività produttiva (art. 2 comma 2),

– le causali di CIG in deroga sono quelle stabilite dall’art. 2 comma 1 lett. d) del D.l. n. 83473/2014, (crisi aziendale, situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili ai lavoratori o all’imprenditore, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, ristrutturazione o riorganizzazione, per la verifica della sussistenza delle causali di ristrutturazione o riorganizzazione si deve far riferimento alle norme che le disciplinano nella CIG Straordinaria),

– i datori di lavoro non imprenditori ex artt. 2082 e 2083 c.c. (art. 2 comma 3) sono esclusi dalla CIG in deroga, in via meramente esemplificativa tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali . Gli studi professionali regolarmente iscritti alle CCIAA come società di persone o capitali sono equiparati ad imprese ai sensi dell’art. 2082 c.c.,

– ai sensi dell’art. 2 comma 10 del D.I. n. 83473/2014, per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui agli artt. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali) e 29 (Fondi di integrazione salariale) del D.Lgs. n. 148/2015, il superamento dei limiti temporali disposti dagli artt. 4 (CIGO + CIGS 24 mesi in un quinquennio mobile), 12 ( CIGO-52 settimane nei biennio mobile), e 22 (CIGS-24 mesi in un quinquennio mobile) del D.Lgs. n. 148/2015 può essere disposto, per un massimo di tre mesi nel 2016, unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva. La circostanza deve essere esplicitata nel verbale di accordo sindacale,

– prima del ricorso all’integrazione salariale, l’azienda deve aver utilizzato pienamente gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residuo, di quelle maturate(eccetto quelle programmate), dei permessi retribuiti, della banca ore (art. 2 comma 8),

– i limiti di concessione della CIG in deroga sono fissati in 3 mesi (13 settimane di calendario) nel 2016 per ogni unità produttiva in cui si articola l’azienda. Il calcolo della durata massima degli interventi fa riferimento ai periodi richiesti dall’azienda indipendentemente dalla loro fruizione. L’istanza di CIG in deroga inoltrata con il sistema telematico CO Marche non può essere presentata per un periodo inferiore a 2 settimane consecutive di calendario,

– le imprese devono inviare all’INPS i modelli SR 41, (entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento – art. 2, comma 14). Non è possibile cumulare in un unico modello SR 41 periodi autorizzati con due o più decreti (se in uno stesso mese sono state concesse due autorizzazioni, dovranno essere inviati due modelli SR 41),

– l’accordo sindacale, necessario per la presentazione dell’istanza di CIGD stipulato tra azienda e OO.SS., dovrà essere sottoscritto preventivamente o almeno contestualmente all’inizio della sospensione, e prevedere un periodo di sospensione CIGD coincidente con quello indicato nella domanda.

Sono fatti salvi, con riferimento al punto precedente, gli accordi tra le parti sociali regionali che prevedono l’utilizzo e l‘intervento di altri strumenti di ammortizzatori sociali di sostegno al reddito.

Aspetti procedurali 

– l’invio telematico delle istanze di CIGD corredate del relativo accordo sindacale, dovrà pervenire al sistema telematico della Regione Marche, entro 20 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o di riduzione di orario (il termine è perentorio);

L’invio cartaceo dell’istanza alla Regione Marche è sospeso.

Mobilità in deroga

Per quanto concerne l’indennità di mobilità in deroga, l’art. 1 comma 304 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 rettifica parzialmente quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 in ordine alla durata del trattamento che è fissato in un massimo di quattro mesi non prorogabili, concedibile ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014.

L’intera gestione procedurale della mobilità in deroga e affida all’INPS.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l’andamento operativo e finanziario dell’intervento e ad assumere ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove disposizioni in materia.