Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sezione I sentenza n. 8253 depositato il 24 giugno 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Infortunio sul lavoro – Rapporto di lavoro – Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo – Forze armate – Brigadiere ausiliario
FATTO e DIRITTO
1.- Il carabiniere ausiliario Giuseppe Comi, odierno ricorrente, chiedeva –con istanza in data 9.11.2001- il riconoscimento della dipendenza da causa diservizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “pregressa ferita f.l.c. palpebra superiore occhio sinistro con esiti cicatriziali”.
La Commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale mod. AB n. D20306177 in data 15 marzo 2005, pur riscontrando l’infermità in questione, riteneva di non poterla ascrivere a nessuna categoria. Successivamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 3364/2006 in data 15 ottobre 2007, ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
Il Comando generale, competente ad assumere le definitive determinazioni, con il decreto oggetto del gravame in epigrafe, datato 15 settembre 2008, rigettava la suddetta istanza, sul presupposto che l’infermità, pur essendo dipendente da causa di servizio, non sarebbe classificabile o ascrivibile ad alcuna categoria.
Impugnava tali determinazioni l’interessato con il gravame in epigrafe, deducendo due motivi di ricorso.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha chiesto che il gravame venga respinto e che il Comitato di verifica (rectius: il Ministero dell’Economia e delle Finanze) sia estromesso dal giudizio, in quanto totalmente estraneo alla controversia.
All’udienza di smaltimento del 10 maggio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, deve disporsi l’estromissione del Comitato di verifica dal presente giudizio e, dunque, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ evidente che, avendo espresso parere favorevole sulla dipendenza dell’infermità contratta dal ricorrente da causa di servizio ha esaurito le proprie competenze; le determinazioni negative sono imputabili alla scelta operata dal Ministero della Difesa, supportata dal parere della Commissione medica ospedaliera.
2.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Con il primo motivo, lamenta parte ricorrente la violazione dell’art.3 della legge n. 241/90, non avendo il Ministero chiarito le ragioni per le quali l’infermità contratta dal ricorrente non sarebbe ascrivibile ad alcuna delle categorie legislativamente prevista; essendo peraltro contemplata dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 349/94 e dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/01 (che ha sostituito il precedente decreto) la possibilità di una valutazione di equivalenza rispetto alle patologie tipizzate.
Con il secondo motivo, sostiene poi l’ascrivibilità della patologia in questione alle categorie 6 e 8 (in particolare nella categoria 8, nn. 35 e 36) della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81, richiamando –in ogni caso- l’applicabilità del criterio dell’equivalenza suddetto.
Le censure sono assolutamente condivisibili, trovando puntuale supporto nelle disposizioni richiamate.
L’art. 3 della legge n. 241 impone la motivazione dei provvedimenti, la quale dia contezza dell’iter logico-giuridico che abbia condotto alle determinazioni finali assunte; e, in effetti, la “congiuntivite post-traumatica e cicatrice della palpebra e cicatrice della palpebra superiore occhio sinistro, provocante gravi disturbi oculari” sembrerebbe perfettamente riconducibile alla fattispecie di cui ai nn. 35 e 36 della categoria 8 della tabella su richiamata (rispettivamente “Congiuntiviti manifestamente croniche” e“cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo…”). Quanto meno l’infermità stessa sarebbe stata suscettibile di una valutazione di equivalenza, del tutto assente nella fattispecie.
3.- In conclusione, il ricorso va accolto previa estromissione del Comitato suddetto e, dunque, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le spese seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del Ministero della Difesa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) estromette dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
b) accoglie il gravame;
c) liquida le spese di causa in favore del ricorrente e a carico del Ministero della Difesa in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.