Corte di Cassazione sentenza n. 15668 depositata il 11 giugno 2019

Condominio – Parti comuni dell’edificio – Domanda che mette in discussione la comproprietà – Contraddittorio – Tutti i condomini – Sussiste

PREMESSO

che:

1. Con due distinti atti di citazione S.C. proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Marano avverso due decreti ingiuntivi emessi in favore dell’opposto Condominio (OMISSIS). In entrambi i procedimenti il giudice si dichiarava incompetente in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da S. di accertamento dell’inesistenza del condominio sulle parti comuni e rimetteva le parti al Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Napoli, con le sentenze n. 316/2007 e 947/2011 accoglieva la domanda, dichiarando l’inesistenza del Condominio.

2. Avverso le sentenze proponeva appello il Condominio (OMISSIS). La Corte d’appello di Napoli riuniva le impugnazioni (iscritte al r.g. con i numeri 4382/2007 e 5047/2012); rilevava il difetto di integrità del contraddittorio in entrambi i giudizi, perche’ non instaurati nei confronti di tutti i condomini, e – con sentenza 20 marzo 2014, n. 1256 – annullava le sentenze n. 316/2007 e 947/2011 e rimetteva la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello, per la parte in cui ha definito il giudizio r.g. 4382/2007, ricorre in cassazione S.C..

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

a) Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno: la Corte d’appello, nel redigere la sentenza gravata, avrebbe “cominciato la lettura dalla fine”, affrontando come prima questione l’eccezione di inammissibilità della costituzione del Condominio appellante senza “dilungarsi nella lettura dell’atto fino ad arrivare a pag. 14”, in cui si ribadiva invece il passaggio in giudicato della sentenza appellata per avere la stessa affrontato una materia già definita con autorità di giudicato.

b) Il secondo motivo e’ rubricato “eccezione ex art. 2909 c.c., ulteriore giudicato esterno”: il ricorrente eccepisce due giudicati ulteriori rispetto a quelli già dedotti in appello (e cioe’ la sentenza n. 348/08, resa dal Tribunale di Napoli e quella n. 630/13 del Giudice di pace di Marano).

c) Il terzo motivo denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2909 c.c., errata valutazione delle prove agli atti”: se il giudice d’appello avesse rilevato i giudicati esterni eccepiti, sarebbe stato inutile disporre l’integrazione del contraddittorio, che presupponeva l’accertamento del limite soggettivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2017/2012 resa dal Tribunale di Napoli (che aveva a sua volta rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza del condominio di parti comuni tra tutti i proprietari degli immobili), accertamento trascurato invece dalla Corte.

I motivi non possono essere accolti. Nel lamentare che la Corte d’appello abbia dichiarato il difetto del contraddittorio e non abbia invece anzitutto deciso l’eccezione dell’esistenza di giudicati esterni, il ricorrente non considera che la pronuncia sull’eccezione presuppone che essa avvenga a contraddittorio integro, cosi’ che – prima di esaminare l’eccezione di giudicato esterno – correttamente il giudice d’appello ha verificato il difetto del contraddittorio (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 22776/2012, secondo cui “l’esame della questione di giurisdizione, ancorche’ pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale; ne consegue che, ove in appello sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l’integrità del contraddittorio“).

Difetto del contraddittorio che il giudice d’appello ha riscontrato seguendo la giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di condominio negli edifici, occorre instaurare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini quando viene proposta apposita domanda, volta ad ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, che metta in discussione la comproprietà dei condomini (cfr. Cass., sez. un., 25454/2013). Nel caso in esame, in cui e’ stata proposta una domanda di accertamento dell’inesistenza del Condominio (OMISSIS), e quindi e’ stata messa in discussione la proprietà esclusiva delle parti comuni, la causa e’ stata instaurata dal condomino ricorrente unicamente nei confronti del Condominio.

Il contraddittorio doveva pertanto essere integrato, come ha affermato il giudice d’appello, che ha cosi’ dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado e ha rinviato, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la causa al Tribunale di Napoli.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario (l’istanza e’ stata proposta nella memoria ex art. 378 c.p.c.; circa la possibilità di formulare la richiesta di distrazione delle spese del giudizio di cassazione anche in sede di memoria illustrativa cfr. Cass. 12111/2014).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. Caiazza Ferdinando, che si e’ dichiarato antistatario.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.