COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 2429 sez. XXIV depositata il 5 giugno 2019
Avviso di liquidazione intestato e notificato al trust – Mancanza di soggettività giuridica e legittimazione processuale – Illegittimità atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.D. e A.G. quali trustees del cessato T.C. hanno interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in epigrafe indicata, che ha respinto il ricorso dei ricorrenti avverso avvisi di liquidazione, come sopra meglio specificati.
Lamentano i ricorrenti che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, omessa ovvero insufficiente motivazione, errata valutazione di fatti e circostanze, ed in particolare “che il Trust non è soggetto giuridico, pertanto appare inesistente la notifica a quest’ultimo in persona del legale rappresentante”, insistendo per il riesame del merito e l’accoglimento dell’appello.
I ricorrenti così concludevano chiedendo di:
“1) riformare la sentenza 553/21/17, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sez. 21 e depositata in data 23/01/2017, non notificata; e per l’effetto
2) dichiarare nullo e/o annullare integralmente l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato e le connesse pretese erariali, sia con riferimento alle imposte che alle sanzioni ivi irrogate;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate controdeducendo e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, concludendo per il:
“rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”
Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sensi degli artt. 132, secondo comma n. 4, cpc e 118 disp. att. cpc, la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell’art. 16 bis, comma 9 octies, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
L’esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).
Ritenuto in fatto
Con atto del settembre 2013 M.L. e G.G. istituivano il trust denominato “T.C.” conferendo per la quota di 1/2 ciascuno due unità immobiliari.
Il trust veniva costituito per mantenere un fondo di garanzia in esclusiva per i creditori della società V.G. srl in concordato preventivo.
L’Ufficio provvedeva alla tassazione accertando maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale e di donazione.
Ricorrevano i trustees eccependo la carenza di legittimazione attiva del trust e l’illegittimità della tassazione.
I giudici di prime cure respingevano il ricorso confermando la pretesa erariale.
Appellano i ricorrenti proponendo in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del trust, in quanto l’accertamento è stato notificato al trust, in personale del legale rappresentante, ed in subordine chiedono declaratoria di illegittimità della tassazione progressiva.
Considerato in diritto
Dagli atti di causa si rileva che l’avviso di liquidazione è stato notificato al T.C., identificato col codice fiscale, in persona del legale rappresentante pro tempre.
L’eccezione è fondata e andrà accolta.
Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105).
Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee.
Neppure è corretto assimilare il trust ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché la costituzione di beni in trust non comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questo patrimonio non è legittimato nei rapporti con i terzi (i beni sono intestati al trustee, anche se tale intestazione deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust) a tale scopo legittimato è solo il trustee e, pertanto, il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi.
La legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo.
Recentemente la Suprema Corte, con la sentenza 2043/17, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in tema di carenza di legittimazione processuale in capo al trust in persona del suo legale rappresentante, ribadendo che qualsiasi azione processuale deve essere promossa, a pena di nullità, nei soli confronti del soggetto trustee.
Neppure può dirsi che, con le espressioni in concreto adoperate e adeguatamente prese in considerazione dall’Ufficio, possa ritenersi che l’avviso di liquidazione sia stato riferito alla persona del trustee in tale qualità; le testuali espressioni adoperate, soprattutto con l’indicazione del codice fiscale del trust (che univocamente identifica nel solo trust il soggetto contro cui è stato emesso l’avviso di liquidazione) non lasciano dubbi in ordine all’identificazione del soggetto, quale appunto il trust, come se fosse soggetto di diritto o “entificato”.
Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso, quindi rimane assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e resistenza.
Sussistono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese stante la non univoca giurisprudenza al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello del contribuente, riforma l’impugnata decisione, e per l’effetto annulla gli avvisi di liquidazione di cui trattasi.
Spese compensate.
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