COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2463 sez. III depositata il 18 aprile 2019
Processo – Instaurazione – Atti – Deposito – Spedizione a mezzo del servizio postale – Ammissibilità – Momento perfezionativo – Spedizione – Sussistenza
1. T.S. e T.F. propongono appello notificato in data 11.9.2018 al Comune (omissis) e alla società S. S.p.A. e depositato in data 10 ottobre per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 5397.20.18 pubblicata il 12 marzo 2018.
2. La decisione impugnata ha accolto il ricorso di parte contribuente avverso gli avvisi di accertamento ici 2011 n. (omissis) e n. (omissis) emessi a seguito di iscrizione a ruolo da parte del Comune (omissis) dell’imposta ICI per il 2011 per l’immobile sito in Località L. (omissis) censito al foglio (omissis) particella (omissis) sub (omissis) categoria catastale (omissis) rendita 516,46 nei confronti dei ricorrenti quali comproprietari per la metà indivisa.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto inconferente la certificazione prodotta dai ricorrenti relativa all’immobile di cui al foglio (omissis) particella (omissis) oggetto del presente giudizio e provato dalla società resistente con documentazione catastale l’intestazione dell’immobile a T.S. e T.R.
Ha comunque dichiarato il Comune (omissis) decaduto dal potere di accertare nei confronti dei ricorrenti.
3. Parte contribuente sostiene con l’appello l’interesse degli appellanti alla riforma della sentenza impugnata per sentire accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli stessi in quanto non proprietari dell’immobile oggetto di accertamento.
Fa rilevare che la stessa ispezione ipotecaria sull’immobile in Bracciano censito in catasto al foglio (omissis) particella (omissis) certifica che alcun bene e rinvenibile nel Comune (omissis) a fronte di quegli estremi catastali.
Ritiene che nel caso di specie trattasi di mero errore di indicazione catastale non idoneo a radicare l’obbligo tributario dei contribuenti.
Sostiene altresì con l’appello l’errata compensazione delle spese di lite.
Insiste in ordine alla decadenza della pretesa fiscale.
Chiede l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese del doppio grado e la discussione in pubblica udienza.
4. Si costituisce la S. S.p.A., appellata, anche in nome e per conto del Comune di (omissis), che conferma e sostiene quanto già dettagliato in sede di ricorso in ordine alle particelle e fogli catastali inerente la comproprietà dell’immobile oggetto degli avvisi impugnati.
Propone appello incidentale relativamente alla decadenza atteso che gli avvisi sono stati spediti in data 30.12.2016, come da documentazione prodotta, entro i termini decadenziali dei cinque anni.
Chiede l’accoglimento dell’appello incidentale e la conferma nel resto della sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
5. Con successiva memoria, parte appellante, eccepisce l’inammissibilità dell’appello incidentale per tardività. Fa rilevare che l’appello principale è stato ricevuto dagli appellati in data 13.9.2018, la memoria di costituzione di parte appellata contenente l’appello incidentale è stata depositata in data 13.11.2018 oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale.
Ribadisce nel resto quanto già dedotto con riferimento in particolare alla circostanza, come da documentazione prodotta, di non aver mai posseduto alcun immobile censito al foglio (omissis) particella (omissis) del catasto.
All’udienza odierna sono presenti le parti.
5. L’appello principale è privo di pregio e l’appello incidentale è meritevole di accoglimento.
5.1. Il Collegio preliminarmente rileva la tempestività dell’appello incidentale, spedito in data 8.11.2018 e ricevuto dalla CTR del Lazio in data 12.11.2018.
Al riguardo va precisato che al fine di non rendere eccessivamente oneroso il diritto di difesa, è necessario prevedere che il “deposito” possa attuarsi anche a mezzo posta e s’intende effettuato al momento della spedizione.
Peraltro nella fattispecie la memoria di costituzione risulta ricevuta dalla CTR in data 12.11.2018 entro i 60 giorni previsti dalla normativa e quindi nei termini.
5.2. Il Collegio osserva che erroneamente i primi giudici hanno dichiarato l’ente decaduto dal potere di accertare, atteso che come da documentazione in atti gli avvisi sono stati spediti in data 30.12.2016, entro il termine decadenziale dei cinque anni.
Sul punto merita pertanto accoglimento l’appello incidentale.
5.3. Per quanto riguarda l’appello principale, la documentazione prodotta da parte contribuente è insufficiente a dimostrare il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla stessa.
Idonea invece quella prodotta dalla società appellata a dimostrare la comproprietà dell’immobile ancora intestato agli appellanti in ragione della metà ciascuno.
Va pertanto accolto l’appello incidentale e rigettato quello principale, assorbiti gli altri motivi.
6. Le spese attese le argomentazioni delle parti restano compensate.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 3, rigetta l’appello principale e accoglie l’appello incidentale. Spese compensate.
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