COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2464 sez. III depositata il 18 aprile 2019
Accertamento – Canoni di locazione non denunciati – Coniuge separato solo locatore – Illegittimità
1. La Direzione Provinciale III di Roma propone appello notificato in data 8 ottobre 2018 a C.E. e depositato in data 10 ottobre per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 9948.10.18 pubblicata il 9 maggio 2018.
2. La decisione impugnata ha accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (omissis), per l’anno 2012, con cui l’Ufficio ha contestato l’omessa dichiarazione dei canoni di locazione pari ad € 26.775,00.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto che trattandosi di assegno di mantenimento del coniuge ex art. 50 comma 1 lett. i TUIR, non essendo stati percepiti, condizione già accertata dal giudice del tribunale di Velletri con decreto n. (omissis), nessun reddito doveva essere dichiarato.
3. La Direzione provinciale III di Roma, sostiene con l’appello che ritiene illegittima la sentenza per errata valutazione della documentazione versata in atti nonché per errata valutazione dei fatti controversi.
Richiama l’atto atto di transazione redatto tra i coniugi nel 2011, nonché il contratto di locazione commerciale uso diverso registrato alla serie (omissis) n. (omissis) il (omissis)/2010 relativo all’immobile identificato al catasto fabbricati foglio (omissis) part. (omissis) sub. (omissis) della superficie di circa 860 in cui compare quale parte locatrice la sig.ra C.
Ritiene altresì illegittima la sentenza per violazione dell’art. 26 del D.P.R. 917/1986.
Evidenzia che ai fini dell’imposizione diretta, per le locazioni d’immobili non abitativi il legislatore tributario ha previsto la regola generale di cui all’art. 26 del t.u.i.r. secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione.
Richiama giurisprudenza a favore.
Chiede l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese del doppio grado e discussione in pubblica udienza.
4. Si costituisce parte contribuente, appellata, che ritiene infondato l’appello dell’Ufficio.
Fa rilevare che la comunione legale richiamata dall’ufficio non è mai stata presente sui beni in questione e comunque sarebbe stata sciolta già da molti anni; i coniugi C. e G. sono separati dal 2002 e divorziati dal 2009, pertanto la proprietà dei suddetti immobili appartiene unicamente al Sig. G.
Evidenzia che la signora C. non ha mai avuto alcun titolo sui contratti di locazione né avrebbe avuto titolo a richiedere i pagamenti dei canoni ma solo il contributo al mantenimento da parte del marito.
Fa presente che nel caso in esame non si è verificata alcuna violazione dell’art. 26 del D.P.R. 917/1986 attesa la mancata percezione dei canoni di locazione.
Chiede l’inammissibilità o comunque il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
All’udienza odierna sono presenti le parti.
5. L’appello è privo di pregio.
5.1. In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice ha facoltà di determinare l’assegno periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare in favore dell’altro, in una somma di danaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l’assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell’obbligazione (art. 1346 cod. civ.).
Pertanto, il coniuge può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno determinato in somma di danaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale ed i relativi oneri condominiali, purché queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dai commi primo e secondo dell’art. 156 cod. civ..
Nel merito il Collegio osserva che l’atto di transazione dell’anno 2011 non afferma in alcun modo la proprietà degli immobili in capo alla sig.ra C., bensì prevedeva che l’assegno di mantenimento per come quantificato nelle condizioni di mantenimento era collegato ai canoni locatizi provenienti proprio da quelle unità immobiliari site in Ciampino, Via (omissis), pro quota per il primo locale e per intero per il secondo, la cui proprietà restava comunque al sig. G.M. come da visure storiche prodotte.
La signora C. non ha mai avuto alcun titolo sui contratti di locazione né avrebbe avuto titolo a richiedere i pagamenti dei canoni ma solo il contributo al mantenimento da parte del marito.
Si trattava di una situazione in cui i canoni di locazione avevano la funzione di parametrare il contributo di mantenimento che spettava a parte contribuente.
5.2. Non risulta altresì violato l’art. 26 del D.P.R. 917/1986 poiché l’importo contestato oltre al fatto che non doveva essere assolutamente versato a causa dell’assenza di qualsivoglia diritto reale sugli immobili, non avrebbe neanche dovuto essere dichiarato poiché le somme non sono state in alcun modo percepite.
Va pertanto per le considerazioni espresse rigettato l’appello dell’Ufficio.
6. Alla reiezione dell’appello segue la condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 3, respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.