COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 4329 sez. 28 del 5 luglio 2016

PROCESSO TRIBUTARIO – MERA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DEI MOTIVI DI ACCERTAMENTO O DI RICORSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6590/47/15 del 20.03.2015 depositata in segreteria il 24.03.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso della società P.N.F. IMPIANTI SNC (omissis) avverso l’avviso di accertamento n. …/2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 3 aveva rettificato, relativamente all’anno 2008, il reddito della società per indebita deduzione di costi, risultanti non documentati, relativi ai componenti negativi di reddito indicati al rigo RG21 pari ad €. 151.830.00, nonché i canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali indicati al rigo RG19 pari ad €. 20.088,00; oltre all’indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti indicata in dichiarazione, pari ad €. 43.658,00 in assenza di documentazione contabile – fatture e registri – e di dimostrazione della corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche ed all’omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP con conseguente imposta dovuta pari ad €. 10.833.00.

Avverso la sentenza la società contribuente ha interposto appello chiedendo in via principale, dichiararsi illegittimo l’avviso di accertamento ed in via subordinata, dovendosi procedere alla rideterminazione del reddito del ricorrente per l’anno 2008, tenersi conto che l’azienda è una piccola realtà artigianale basata sul lavoro materiale del titolare ed il protrarsi della malattia ha influito negativamente sulla produzione ed ha causato una drastica riduzione della produttività, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 3 si costituisce depositando controdeduzioni all’appello ed eccependo che “… L’appellante ha impugnato la sentenza prima Indicata con un atto formalmente e sostanzialmente identico al ricorso In primo grado di cui rappresenta, salvo impercettibili modifiche, la mera fotocopia …”, conclude chiedendo in via preliminare, di dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per assoluta mancanza di motivi specifici di impugnazione e nel merito, di rigettare l’appello e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello non è fondato e deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione esaminati gli atti, rileva che l’appellante ha riproposto pedissequamente le argomentazioni svolte in primo grado, senza contrastare in alcun modo le motivazioni della sentenza impugnata. L’appello, in materia tributaria, non può essere un “copia e incolla” dell’atto di primo grado con cui è stato introdotto l’originario ricorso, e, questo perché l’appellante che riproponga pedissequamente le argomentazioni svolte in prima istanza, senza contrastare in alcun modo la motivazione della sentenza di rigetto, corre il rischio di vedersi dichiarato l’appello inammissibile.

Se il giudizio di primo grado è l’impugnazione di un atto amministrativo e, quindi, in esso vengono in rilievo i vizi dell’atto stesso, il giudizio di secondo grado, invece, è l’impugnazione di una sentenza e, pertanto, le censure devono rivolgersi contro quest’ultima e non contro l’originario atto impugnato.

In pratica, la ricorrente deve rivolgere, in appello, le proprie contestazioni alla sentenza di primo grado e, dunque, deve specificare nel dettaglio le ragioni in base alle quali la ritiene pronunciata in modo erroneo, i motivi di appello sono critiche alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e non una semplice riproposizione dei motivi dedotti in primo grado.

La mera riproposizione dei motivi di primo grado può essere giustificata solo quando manchi un’espressa ponderazione degli stessi da parte del Giudice di primo grado, non quando una valutazione vi sia stata.

Il Collegio rileva, inoltre, come l’appello possa essere valutato solo in relazione alla doglianza inerente il mancato apprezzamento da parte del primo Giudice del vizio del difetto di motivazione, che inficerebbe il provvedimento gravato. Non possono, infatti, essere esaminati motivi di primo grado che sono stati oggetto di espressa valutazione nella pronuncia gravata, atteso che ai sensi dell’art. 101 c.p.a. l’appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, mentre possono essere meramente riproposti i soli motivi non esaminati o dichiarati assorbiti in primo grado.

La mera riproposizione dei motivi di primo grado può essere giustificata solo quando manchi un’espressa ponderazione degli stessi da parte del Giudice di primo grado, non quando una valutazione vi sia stata. In questo caso, infatti, la critica al ragionamento giuridico esposto nella pronuncia gravata deve essere portato con censure specifiche, altrimenti il ricorso al Giudice di primo grado verrebbe svuotato di contenuto sostanziale, apparendo quale mera condizione per poter ottenere una seconda valutazione dei vizi oggetto del ricorso introduttivo.

Né può ritenersi che l’appellato possa accettare il contraddittorio, continuando a replicare alle censure di primo grado, sanando la patologia dell’atto d’appello, giacché il doppio grado di giudizio è un principio strutturale del sistema di giustizia amministrativa, che non può essere derogato dall’iniziativa delle parti.

E’ questo, del resto, il consolidato orientamento della Cassazione, la quale ha più volte ricordato come, in tema di contenzioso tributario, affinché l’appello possa ritenersi valido è necessaria l’indicazione di specifici motivi d’impugnazione onde individuare l’oggetto, l’ambito del riesame, gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato, in questo modo è più facile identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.

Infine, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21972 del 28.10.2015 ha ribadito che “… in tema di appello, ai fini dell’ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice, ma tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragano la domanda disattesa dai primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo ai giudice d’appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee ai conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi…”, pertanto, l’appello non si può limitare a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal Giudice di primo grado, ma deve contenere una critica ai capi di sentenza appellati. La mera riproposizione è ammessa solo se il Giudice di primo grado non abbia esaminato i motivi o li abbia disattesi con argomentazioni palesemente inconferenti, in tali ipotesi il ricorrente deve contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione.

La sentenza appellata, condivisa da questo Collegio, è motivata e nella stessa figurano i riferimenti specifici alle contestazioni che la contribuente aveva sollevato in sede di ricorso, per le su esposte motivazioni l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

1. La Commissione Tributaria Regionale di Roma respinge l’appello del contribuente dichiarandolo inammissibile e conferma la sentenza impugnata;

2. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 6.000,00 (euro seimila/00) a favore dell’Agenzia delle Entrate.