Con la scadenza del periodo di moratoria (30/06/2019) per errori ed omissioni della fatturazione elettronica trova piena applicazione il regime sanzionatorio.  Per i contribuenti con la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, per il periodo di moratoria delle sanzioni scade il 30 settembre.(art.10 del DL 119/2018 convertito)

Si rammenta che il DL n. 119/2018 aveva previsto, nel periodo di moratoria, la mancata applicazione di sanzioni qualora la fattura elettronica venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta, mentre per le fatture emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta del periodo successivo l’applicazione della sanzione con la riduzione dell’80%

Di seguito si riportano le principali casistiche di errori ed omissioni sanzionati dalla vigente normativa e l’applicazione dell’Istituto del ravvedimento operoso.

Tardiva emissione della fattura elettronica

Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrali dal 1° luglio e per i contribuenti con liquidazione IVA mensile dal 1° ottobre, si applicherà il nuovo regime sanzionatorio.
Si ricorda che il termine, come da ultima modifica normativa, per l’emissione della fattura sono:
  • per la fattura immediata l’invio della fattura elettronica al sistema SDI dovrà essere eseguita entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento. Termine modificato dal cd Decreto Crescita;
  • per la fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica al sistema SDI andrà eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Mancata emissione o ricezione della fattura elettronica 

Per l’ipotesi di omissione della fattura elettronica da parte del cedente/prestatore trova applicazione la sanzione di cui all’articolo del D.Lgs. n. 471/1997, il quale statuisce una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile.
Per il cessionario/committente che non riceve la fattura elettronica, al fine di evitare la sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250,00 ed un massimo di 2.000,00 euro di cui dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 417/97, deve attivarsi e procedere all’emissione di una autofattura da inoltrare al Sistema di interscambio (SDI) utilizzando, come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate, il tipo documento TD20.

SANZIONI

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 previste nel periodo transitorio, importi e date diversi a seconda che si tratti di contribuenti IVA mensili o trimestrali:

Periodicità liquidazione IVAData fatturaSanzioni
MensileUguale o inferiore al 30 giugno 2019a) Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce b) 20% delle sanzioni previste in via ordinaria (vedi paragrafo successivo) se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione
TrimestraleUguale o inferiore al 30 settembre 2019Stesse regole di cui sopra

 

Sanzioni fatturazione elettronica previste a regime ovvero a partire dallo scorso 1° luglio 2019, importi diversi a seconda della violazione commessa:

Tipologia di violazioneRiferimento normativoSanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVAArticolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errataArticolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse chargeArticolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formaliArticolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997Niente sanzioni

Si rammenta che nelle ipotesi di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.

Ravvedimento operoso

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 e ravvedimento operoso

Per le sanzioni applicate nelle ipotesi di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso che consente il pagamento in misura ridotta in particolare l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Modalità di pagamento delle sanzioni in misura ridotta a seguito di ravvedimento con il modello F24

Il codice tributo da utilizzare per il versamento a mezzo F24 delle sanzioni ridotte e da inserire nella sezione erario è il codice tributo 8911.

Rimedi ad errori e/o scarti

Rimedi agli errori involontari nella fattura elettronica

Nelle ipotesi in cui si accorge di aver involontariamente commesso errori nella fattura elettronica occorre procedere all’emissione di una nota di credito per stornare la fattura elettronica e riemettere la fattura con i dati corretti avendo accortenza che la fattura riemessa dovrà avere una nuova numerazione.

Rimedi in caso di scarto della fatturazione elettronica

Per le ipotesi della fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi) il rimedio è contemplato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 è consiste nel rinviare dopo le opportune correzioni, entro i 5 giorni dalla notifica dello scarto in cui è indicato anche il motivo dello scarto, la fattura elettronica scarta.

Le principali casistiche degli scarti sono di seguito riportate:

Codice errori fatturazione elettronicaCausale dello scarto
Codice errore 00001nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml
Codice errore 00002nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico
Codice errore 00003le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb
Codice errore 00102file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso
Codice errore 00403file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico
Codice errore 00417file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente

 

Termini di registrazione delle fatture

FATTURE EMESSE: a seguito delle modifiche all’art. 23 del DPR 633/72, devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ordinate in base alla loro numerazione. Con la circolare 14/E di giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ben specificato che la registrazione e la numerazione della fattura devono consentire di individuare il periodo di effettuazione dell’operazione, in modo da poter identificare il periodo di esigibilità IVA.

FATTURE ACQUISTO: devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti riferiti ad operazioni svolte nell’anno precedente. La circolare 14/E ed Assosoftware, in una delle FAQ messe a disposizione, hanno chiarito che questo vale anche per i contribuenti trimestrali, a condizione che la fattura sia stata ricevuta entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.