ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 12 agosto 2019, n. 7401

Ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

Perviene a questo Ufficio, da parte di codesto IIL, una richiesta di chiarimenti in merito alla sussistenza del diritto alla restituzione della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo previsto dal comma 9 della medesima disposizione.

Questo Ufficio, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concorda con la soluzione prospettata dalla ITL di Bari, per la quale la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati.

La richiesta di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale è stata, pertanto, correttamente rigettata dalla ITL di Bari.