CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2019, n. 21671

Professionista – Rapporto di collaborazione – Liquidazione del compenso – Acconto – Prova

Rilevato che

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che in accoglimento del ricorso proposto da G.G. aveva condannato la S. s.p.a. al pagamento della somma di € 82.281,73 a titolo di compensi professionali per il rapporto di collaborazione intercorso tra le parti in relazione al quale, nel periodo settembre 2006-agosto 2007, il professionista aveva ricevuto un acconto del 50% del dovuto ed in relazione al periodo settembre 2007- aprile 2008 in cui non aveva ricevuto, invece, alcun compenso.

2. La Corte di merito ha infatti ritenuto che era onere della società, che voleva avvalersi della disposizione contrattuale che consentiva la rinegoziazione del compenso, allegare e dimostrare che per effetto dell’apporto del professionista l’Unità di Ostetricia e Ginecologia presso la quale prestava la sua attività aveva un fatturato inferiore a € 300.000,00, limite pattuito al di sopra del quale doveva essere riconosciuto il compenso nella misura del 7% del fatturato.

Ugualmente poi la Corte di appello ha rilevato che la società non aveva dimostrato se, nel periodo in esame, vi erano state contestazioni sulle fatture presentate per il pagamento alla AUSL e comunque se, a distanza di cinque anni, termine per la corresponsione del saldo al professionista, vi erano ancora fatture non pagate.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la S. s.p.a. ed articola due motivi. Resiste con controricorso G.G.

Considerato che

4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova è infondato.

4.1. La Corte territoriale non è incorsa infatti nella denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. atteso che, seppur attraverso un ragionamento che fa ricorso, in parte, a presunzioni ha accertato che la Casa di Cura per calcolare gli acconti, corrisposti al G., nella misura del 50% dei compensi da corrispondere avendo riguardo al fatturato e da calcolare nella percentuale del 7% ben conosceva il fatturato realizzato mese per mese dall’Unità di Ostetricia e Ginecologia nel periodo 2006-2007. Onere del G. era quello di provare l’adempimento della prestazione e l’inadempimento della Casa di Cura mentre era onere di quest’ultima, che voleva avvalersi della possibilità di rinegoziare il compenso, così come previsto nel regolamento contrattuale, dimostare che ricorrevano le condizioni per attivare la clausola.

5. E’ inammissibile la censura formulata nel secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione delle clausole del contratto di collaborazione e della disciplina dettata dall’art. 2233 cod.civ.

5.1. Quanto alla dedotta errata applicazione delle percentuali per la liquidazione dei compensi va rilevato che la Corte di merito, con accertamento di fatto a lei riservato ed in questa sede incensurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione non denunciato, ha escluso che la società avesse offerto la prova, che su di lei incombeva, della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle percentuali più ridotte di liquidazione dei compensi.

5.2. Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 2233 cod.civ. va rilevato che si tratta di questione nuova che comporta una diversa qualificazione del fatto impeditivo e non risulta essere stata sollevata nelle precedenti fasi di merito.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d. P. R.