COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2418 sez. V depositata il 17 aprile 2019

Immobile inagibile – Assoggettamento – Riduzione al 50% – Sussistenza – Presupposti – Retroattività – Esclusione

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

La S.C. s.r.l. ha proposto appello, affidato ad un unico articolato motivo di doglianza, per la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso avanzato dalla società contribuente nei confronti di Roma Capitale contro tre provvedimenti di annullamento parziale in autotutela di altrettanti avvisi di accertamento ICI, per gli anni 2009, 2010 e 2011 ridotti all’importo complessivo di euro 37.665,01, notificati in data 22 luglio 2015.

Con memoria depositata in data 31 gennaio 2019 si è costituita Roma Capitale che ha chiesto dichiararsi inammissibile l’appello e comunque rigettarlo, con condanna della ricorrente alla spese del giudizio.

All’udienza del 4 febbraio 2019 la causa, dopo la discussione orale, è stata trattenuta in decisione.

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L’appellante, riproducendo, in buona sostanza, la doglianza mossa in primo grado contro i provvedimenti impugnati, lamenta “erroneità della sentenza nella parte in cui non considera che l’inagibilità, iniziata già nel 1985, è perdurata negli anni 2009/2010/2011 e perdura tuttora”. Inoltre lamenta “la mancata applicazione della riduzione dell’imponibile del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili già attestata dal lontano 1988.

L’appello è infondate

A norma dell’art, dell’art. 8 del d.lgl. n. 504/1992 l’imposta di cui si tratta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente”.

Sul punto la sentenza di primo grado ha correttamente motivato il rigetto del ricorso del contribuente, poiché la dichiarazione di inagibilità era nel caso di specie intervenuta soltanto nel 2012 e non poteva avere effetto retroattivo, non poteva, cioè, comportare la riduzione agevolativa prevista in proposito dalla legge per gli anni pregressi 2009, 2010 e 2011.

E’ appena il caso di osservare che in tema di imposta ICI gli enti locali accertano l’imponibile e liquidano il tributo sulla base dei dati risultanti in catasto, ed è onere del contribuente dichiarare e fornire dimostrazione nei modi previsti dalla legge delle situazioni che sanno luogo a esenzioni o riduzioni dell’imposta.

Nella sua memoria di costituzione il contribuente afferma che l’inagibilità risalirebbe al 1988 in seguito ai lavori poiché in seguito ai lavori sulla linea ferroviaria Stazione Roma (omissis) il (omissis)/1988 si era verificato il crollo del solaio di copertura delle piscine con interessamento di quasi tutta l’area del circolo sportivo, e ha richiamato due sentenze del Tribunale di Roma del 2003 e del 2010 nonché l'”accertamento tecnico del Tribunale di Roma sullo stato di dissesto” e una comunicazione via PEC, depositata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, datata 17 dicembre 2012, col il quale l’amministratore della società odierna appellante comunicava al comune di Roma lo stato di inagibilità dell’immobile.

I giudici di primo grado hanno rilevato al riguardo che tale comunicazione è posteriore alle annualità 2009, 2010 e 2011. Pertanto essa non potrebbe in ogni caso avere rilievo sul debito d’imposta relativo alle annualità stesse, né l’appellante ha mosso alcuna critica specifica a tale decisivo argomento della sentenza impugnata.

E’ pertanto evidente che l’appello non può che essere rigettato.

Ritiene peraltro il collegio che in relazione ai fatti di causa sussistano le ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sez. V:

a) Respinge l’appello;

b) Spese compensare.