COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2424 sez. V depositata il 17 aprile 2019

Preavviso di fermo amministrativo – Cartella di pagamento sottesa – Notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – Omesso invio raccomandata informativa – Illegittimità

1.1 L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello contro la sentenza n. 10912/30/2017, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso del Sig. O.L. avverso il preavviso di fermo amministrativo n. (omissis) relativo a 5 cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 32.148,75.

Avverso la stessa sentenza propone appello anche il contribuente, gravame cui è stato attribuito il numero RGA 11036/2017.

Pertanto i due appelli devono essere riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Le rispettive posizioni processuali possono così come di seguito sintetizzarsi.

1.2. L’Ufficio lamenta che in modo erroneo la CTP ha ritenuto di dover annullare l’impugnato preavviso di fermo amministrativo, in conseguenza della omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento. Infatti tali cartelle risultano tutte regolarmente notificate al contribuente; con l’ulteriore conseguenza che la pretesa impositiva in esse espressa è divenuta definitiva per mancata loro autonoma impugnazione, mentre il preavviso di fermo amministrativo sarebbe stato impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92 solo per vizi propri.

1.3 Il contribuente contro deduce le seguenti considerazioni: a) il mandato difensivo e l’atto di appello dell’Agenzia sono nulli perché proposti da Avvocato del cd. libero foro, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di rappresentanza processuale dell’Ufficio; b) in ogni caso si ribadisce la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento de quo, come correttamente ritenuto dalla CTP nella gravata sentenza; c) in ordine alla notifica delle dette cartelle è inutilizzabile la documentazione prodotta dall’Agenzia mediante fotocopie, e non mediante deposito degli originali o delle copie conformi.

In sede di appello incidentale il Contribuente chiede che, in riforma della sentenza della CTP, l’Agenzia venga condannata al pagamento delle spese del giudizio.

2. Entrambi gli appelli, quello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente, non meritano accoglimento avendo la CTP valutato in modo assolutamente corretto e condivisibile tutti gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia.

Rispetto alle motivazioni già proposte dalla CTP è possibile aggiungere le seguenti considerazioni:

è legittima la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo questa prodotto in atti delega notarile rilasciata in favore dell’Avv. (omissis) da parte della Direzione Regionale Lazio del Contenzioso Regionale dr. (omissis);

– come già ritenuto dalla gravata sentenza la notifica delle cartelle di pagamento, sottese al provvedimento di fermo amministrativo, e viziata da nullità, atteso che non risulta espletato da parte del notificatore nessuno degli adempimenti successivi e necessari a seguito della consegna della raccomandata a.r. a soggetto diverso dal destinatario, in particolare per quanto attiene alla cd. comunicazione informativa del deposito presso la Casa Comunale.

La sentenza della CTP merita inoltre di essere confermata ed oggi ribadita anche in punto di compensazione delle spese, atteso il mancato esame nel merito della controversia sulla effettiva esistenza dei debiti tributari in contestazione.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio, sui riuniti appelli, respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e quello incidentale del contribuente. Spese compensate.