Con l’articolo 4-bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151) il termine per l’invio delle dichiarazione dei redditi, sia per le persona fisiche che giuridiche, è stato fissato, modificando il l’art. 2 del regolamento del Dpr 322/1998, al 30 novembre (per l’anno in corso essendo il 30 novembre sabato il termine è differito al primo giorno lavorativo che cade il 2 dicembre).
Pertanto con le modifiche introdotte dal cd Decreto Crescita i soggetti che devono presentare la dichiarazione dei redditi le scadenze saranno le seguenti:
Riepiloghiamo le diverse scadenze
RIEPILOGO SCADENZE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 2019 | |
| Dichiarazione Iva 2019 | tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019 presentazione telematica |
| Modello 730/2019 precompilato | 15.04.2019 disponibile on line, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato |
08.07.2019 (il 7.7 cade di domenica) consegna ai sostituti d’imposta | |
23.07.2019 invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti | |
| Modello 730/2019 ordinario | 08.07.2019 (il 7.7 cade di domenica) consegna ai sostituti d’imposta |
23.07.2019 invio diretto da parte del contribuente o da parte di Caf o professionisti | |
| Modello 770/2019 | 02.12.2019 (il nuovo termine di per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre è stato stabilito dal Decreto Crescita) presentazione telematica |
| Modello Redditi 2019 PF | dal 02.05.2019 al 01.07.2019 cartaceo presso gli uffici postali |
02.12.2019 (il nuovo termine di per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre è stato stabilito dal Decreto Crescita) presentazione telematica | |
| Modello Redditi 2019 soggetti Ires | 02.12.2019 (il nuovo termine di per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre è stato stabilito dal Decreto Crescita) presentazione telematica |
entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (il nuovo termine di per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre è stato stabilito dal Decreto Crescita) presentazione telematica | |
| Modello Irap/2019 | 02.12.2019 per i soggetti Irpef e società di persone, nonché per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il nuovo termine di per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre è stato stabilito dal Decreto Crescita) presentazione telematica |
entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (il nuovo termine di per la trasmissione telematica dal 30 settembre al 30 novembre è stato stabilito dal Decreto Crescita) presentazione telematica | |
Sono soggetti all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi i seguenti soggetti:
- titolari di partita IVA anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi;
- soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più di un datore di lavoro, che hanno ricevuto più Certificazioni Uniche e per i quali l’imposta dovuta è superiore a 10,33 euro;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS (come la disoccupazione) o da altri enti sulle quali non sono state applicate ritenute;
- lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter);
- lavoratori ai quali sono state erogate detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito non dovute, come nel caso del bonus Renzi di 80 euro (a tal proposito si consiglia di leggere l’approfondimento sui casi di restituzione);
- contribuenti che hanno percepito redditi da tassare con imposta sostitutiva;
- contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata corrisposti da soggetti non tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- contribuenti che non hanno pagato nel corso dell’anno le addizionali Irpef comunali e regionali, che verranno quindi calcolate con la dichiarazione dei redditi.
Il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, la cui scadenza è compresa nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019 per i soli soggetti, ai sensi dell’art. 12-quinquies commi 3 – 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Ulteriori precisazioni sono state fornite con:
- la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 con cui sono stati forniti chiarimenti circa l’ambito soggettivo di applicazione della proroga dei versamenti prevista dall’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto Crescita;
- la risoluzione n. 71 del 1° agosto 2019 in cui sono stati forniti precisazioni sui nuovi criteri di rateizzazione per i soggetti aventi diritto alla proroga dei versamenti e sono riportate le nuove tabelle delle rate e degli interessi dovuti.
Le principali novità per la dichiarazione dei redditi per il 2019 sono di seguito indicate:
- la detrazione del bonus verde per i lavori effettuati nel 2018, che consente di accedere ad un rimborso del 36% della spesa sostenuta fino a 5.000 euro;
- la detrazione Irpef per le donazioni erogate in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (deducibile ai fini Ires per le società);
- il debutto della detrazione per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, per un massimo di 250 euro di spesa.
L’Agenzia delle Entrate con la maxi circolare n. 13/E del 2019 fornisce un analitica disamina delle novità e delle istruzioni per la la compilazione della dichiarazione dei redditi.