CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 agosto 2019, n. 21805

Tributi – Importazioni – Dazi – Classificazione beni importati – Revisione

Fatti di causa

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la contribuente importò con svariate bollette sistemi di home cinema, che furono classificati al momento dell’importazione col codice NC 8527 3191 come <<apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la radiodiffusione, anche combinati in uno stesso involucro con apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono o con apparecchio di orologeria>> e in quanto tali assoggettati al dazio dall’8,4% al 12%; laddove, ad avviso della società, essi andavano correttamente classificati sotto la voce NC 85438995 come apparecchi riceventi <<ad audiofrequenza comprendente un elaboratore di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad es. lettori CD, fonti video e proiettati di film) in segnali audio>>, soggetti all’aliquota agevolata del dazio del 3.70%.

Ne seguì la proposizione di domande di revisione, che furono respinte, sicché la contribuente impugnò i relativi dinieghi, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

Quella regionale della Liguria ha poi respinto il successivo appello dell’Agenzia. Ha al riguardo ritenuto che la classificazione invocata dall’Agenzia si deve al regolamento CE della Commissione n. 129/05, che, in realtà, ha natura innovativa perché costitutiva.

Corretta è, invece, secondo il giudice d’appello, la classificazione operata dalla società, perché basata sulla disciplina previgente, ossia sul regolamento CEE n. 955/98, ratione temporis applicabile.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la società replica con controricorso.

Ragioni della decisione

1. – Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, giacché, sostiene, il giudice d’appello non ha giustificato la propria decisione.

Il motivo è inammissibile.

Ciò in base ai principi fissati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui la mancanza della motivazione si configura quando la motivazione difetti del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonché sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).

1.1. – Nel caso in esame, invece, il giudice d’appello ha giustificato la propria decisione, facendo leva sulla natura costitutiva e quindi innovativa del regolamento n. 129/05, inidoneo in quanto tale a disciplinare le classificazioni antecedenti alla sua entrata in vigore.

2. – Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del regolamento CEE n. 955/98 e del regolamento CE n. 129/05.

Sostiene al riguardo che benché correttamente il giudice d’appello abbia escluso la natura interpretativa del regolamento CE della Commissione n. 129/05, che, invece, ha disciplinato ex novo la classificazione dei sistemi home cinema ed è per conseguenza applicabile a partire dalla sua entrata, in vigore, comunque i sistemi in questione non possono essere classificati nella voce 85438995 del regolamento n. 955/98.

2.1. – Il motivo, benché ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, descrive in maniera adeguata i fatti e indica le violazioni di legge a giudizio dell’Agenzia compiute, è infondato.

3. – In base all’orientamento di questa Corte (espresso con sentenza 3 aprile 2013, n. 8068), i prodotti con funzioni di registrazione e riproduzione dell’immagine e del suono erano collocati sotto al capitolo 85 (Macchine, apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione e parti ed accessori di questi apparecchi) della Sezione 16^ (intitolata “Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti, apparecchi di registrazione e riproduzione del suono, apparecchi di registrazione e riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi”) della Tabella dei dazi riportata nella Parte seconda dell’Allegato I al reg. CE n. 2658/1987.

La Tabella era integrata dalle disposizioni del regolamento CE n. 955/98 della Commissione del 29 aprile 1998 “relativo alla classificazione di talune merci della nomenclatura combinata” che, al codice NC 8543 89 95, descriveva la sottovoce TARIC “Apparecchio ad audio frequenza comprendente un elaborare di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad es. lettori CD, fonti video o proiettori di film). Esso ha le seguenti funzioni – simulazione di ambienti acustici (ad es. l’acustica di una chiesa o di una discoteca), e amplificazione di audio frequenza”, e giustificava tale previsione in base alle regole generali punti 1, 3 lett. c) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché in base al testo dei codici 8543, 8543 89 ed 8543 89 95, precisando inoltre che “la funzione principale non può essere determinata” (cfr. All. reg. punto 2 e 3).

3.1. – Il capitolo 85 della Sez. 16^ della Tabella di cui all’Allegato I prevedeva, inoltre, accanto alla predetta sottovoce tariffaria (specificativa della voce SA 8543 “Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo”, e della sottovoce NC 8543 89 “altri”), anche la voce SA 8521 “Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici”, che trovava ulteriore specificazione nella sottovoce NC 8521 9000 “altri”.

3.2. – Il regolamento n. 129/2005 da un lato ha soppresso la sottovoce TARIC cod. 8543 89 95 (introdotta dal regolamento n. 955/98) e, dall’altro, non ha modificato i preesistenti codici NC delle altre voci e sottovoci TARIC sopra indicate (cod. 8521 9000 90), ma ha determinato, con valore legale (ai sensi dell’art. 10 del regolamento CEE 23 luglio 1987, n. 2658/87 e della regola generale interpretativa di cui alla lett. A, punto n. 6, parte prima, all. I), il “testo della sottovoce” contraddistinta con il codice NC 8521 9000, vincolando a essa, a far data dall’entrata in vigore del regolamento, la classificazione tariffaria di un determinato articolo denominato sistema home cinema.

L’intervento è stato motivato dal legislatore con l’esigenza di risolvere le incertezze e i dubbi interpretativi riscontrati nella prassi applicativa della Nomenclatura combinata da parte delle autorità doganali, evincibili anche dal ricorso da parte delle ditte importatrici (come espressamente menzionato nel “quarto considerando” del regolamento n. 129/2005) alla procedura di richiesta di “informazioni tariffarie vincolanti”, ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2913/1992, al fine di prevenire incertezze che fino ad allora erano state manifestate dagli uffici doganali in ordine alla esatta classificazione tariffaria dei sistemi home cinema.

4. – È con riferimento al “testo delle voci, delle note premesse alle sezioni ed ai capitoli e delle regole generali per la interpretazione della NC” (cfr. punto n. 1 lett. A, Titolo I, parte prima, all. I del reg. CEE n. 2658/87) vigenti al tempo della importazione che deve essere risolta la questione della esatta classificazione doganale del prodotto home cinema, ricercando il criterio decisivo di classificazione doganale della merce “nelle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli”, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia (in argomento vedi da ultimo i riferimenti in Cass. 16 novembre 2018, n. 29537).

4.1. – E, al riguardo, con accertamento di fatto non aggredito, il giudice d’appello ha ravvisato il tratto identificativo degli impianti in questione nella destinazione <<…alla riproduzione del suono e di immagini immagazzinati in un DVD>>, utile alla classificazione nella voce 8543 8995.

6. – Il motivo va quindi respinto.

7. – Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle dogane a pagare le spese, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfetarie e oltre agli accessori di legge.