TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO, sezione 2T, sentenza n. 10599 depositata il 26 agosto 2019

Dipendente pubblico – Secondo lavoro senza autorizzazione – Attività occasionale e saltuaria – Versamento dei conmpensi percepiti

Fatto

Con ricorso notificato il 25/05/06 e depositato il 09/06/06 R.A. ha impugnato le note della Guardia di finanza prot. n. 2393/P del 04/03/05, prot. n. 001721/P/3 del 03/01/02, n. 118193 del 13/04/05 e n. 9020 del 02/02/06 ed ha chiesto l’accertamento del diritto di ottenere la restituzione e, comunque, di trattenere le somme richieste con gli atti in esame.

Il Ministero dell’economia e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 28/03/07, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16/07/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

Il ricorso è infondato e deve essere respinto il che consente al Tribunale di non esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli enti resistenti.

R. A. impugna le note della Guardia di finanza prot. n. 2393/P del 04/03/05, prot. n. 001721/P/3 del 03/01/02, n. 118193 del 13/04/05 e n. 9020 del 02/02/06 e chiede l’accertamento del diritto di ottenere la restituzione e, comunque, di trattenere le somme richieste con gli atti in questione.

A fondamento del gravame il R. prospetta la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 ed i vizi di eccesso di potere, ingiustizia manifesta ed erronea presupposizione dei fatti in quanto l’attività di amministratore di condominio, a lui contestata, per la sua occasionalità e saltuarietà non rientrerebbe tra quelle che la normativa vigente sottoporrebbe a particolari restrizioni; l’occasionalità di tale attività sarebbe dimostrata dal fatto che l’attività d’ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute.

Le doglianze sono infondate.

La Guardia di finanza chiede al ricorrente il versamento delle somme indicate negli atti in epigrafe indicati e costituenti compensi per lo svolgimento, negli anni 2000-2001, dell’attività di amministratore di condominio senza la previa autorizzazione dell’ente datore di lavoro.

Lo svolgimento dell’attività in esame in assenza di autorizzazione costituisce circostanza non contestata dalle parti.

La necessità di autorizzazione nella fattispecie in esame è imposta dalle seguenti disposizioni:

– art. 60 d.p.r. n. 3/57 secondo cui “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”;

– artt. 58 d. lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e 53 d. lgs. n. 165/01 i quali richiedono l’autorizzazione dell’ente di appartenenza per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d’ufficio;

– art. 1 comma 60 l. n. 662/96 il quale prevede che, al di fuori dei rapporti di lavoro a tempo parziale, “al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”.

La natura occasionale e saltuaria, più volte dedotta nell’atto introduttivo, dell’attività di amministrazione di condomini, svolta dal ricorrente, non assume rilevanza ai fini dell’accoglimento del gravame in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell’attività stessa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 60 d.p.r. n. 3/57 e 1 comma 60 l. n. 662/96, ma non influisce sulla necessità dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza che è specificamente prescritta dalla normativa applicabile alla fattispecie, ovvero gli artt. 58 d. lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e 53 d. lgs. n. 165/01, in quanto viene in rilievo un’attività non rientrante nei compiti e doveri d’ufficio.

Proprio le norme da ultimo richiamate, poi, prevedono, in caso di svolgimento, da parte del dipendente pubblico, di attività non previamente autorizzata, l’obbligo dell’erogante e, in difetto, del percettore di versare i compensi, previsti per tale attività, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (artt. 58 comma 7 d. lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e art. 53 comma 7 d. lgs. n. 165/01).

Pertanto, il versamento all’amministrazione del compenso percepito dal R. per l’attività di amministratore di condominio costituisce, per il ricorrente, un obbligo il che conferma la legittimità degli atti di recupero emessi dall’ente datore di lavoro.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, complessivamente per entrambi gli enti resistenti, si liquida in euro duemila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amminis trativa.