CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36641 depositata il 29 agosto 2019
Reati tributari – Utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento dei debiti tributari – Responsabilità penale – Dolo – Amministratore subentrato – Legami di parentela col precedente divenuto amministratore di fatto
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 12.3.2019 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 22.6.2018 del Tribunale di Brescia, ha assolto D.B. dal reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, relativamente all’annualità 2012, perché il fatto non costituisce reato, così corretta in motivazione la formula usata in dispositivo del “fatto non previsto dalla legge come reato”, ed ha conseguentemente ridotto la pena irrogata per l’annualità 2011 nonché la confisca per equivalente nei limiti di € 87.838,28.
2. Con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’elemento psicologico. La Corte territoriale aveva ravvisato il dolo solo per la sua comunanza di interessi e prossimità parentale con l’amministratore di fatto. Nega la sufficienza di tale circostanza ai fini del dolo, anche solo eventuale.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si risolve in generiche censure già apprezzate, dopo un attento vaglio critico, con adeguata motivazione dalla Corte territoriale.
Ed invero, i Giudici di merito hanno accertato che nel 2010 la T.I. S.r.l. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che, tuttavia, nel 2011, aveva utilizzato in compensazione dei crediti d’imposta relativi a quell’annualità a pagamento delle proprie obbligazioni tributarie. Nel presentare la denuncia dei redditi per l’anno 2011 non aveva evidenziato alcun credito d’imposta, ciò nondimeno, nel 2012 aveva utilizzato sempre per il pagamento di imposte i crediti dell’ammontare indicato nel capo d’imputazione. Di qui l’accertamento della condotta materiale illecita.
L’imputato non ha censurato la ricostruzione dei fatti, ma solo la motivazione sulla ricorrenza dell’elemento psicologico. Con riferimento a tale profilo deve osservarsi che per l’anno 2012 i Giudici di secondo grado hanno pronunciato una sentenza di assoluzione; siccome l’imputato non era più amministratore all’epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi. Viceversa per l’anno 2011 hanno osservato che l’imputato, già operaio della società, era stato nominato amministratore con notevole aumento della retribuzione mensile. Hanno aggiunto che il fatto che continuasse a seguire i cantieri non escludeva che non si fosse interessato anche degli aspetti più propriamente amministrativi della società. D’altra parte era il nipote del precedente amministratore di diritto, di poi amministratore di fatto, sicché il lavorare fianco a fianco con lui e la comunanza di interessi consentivano di ritenere una circolarità d’informazioni operative e sui modi per fronteggiare i versamenti fiscali pur nel difetto di fondi a ciò destinabili. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria la Corte territoriale ha dunque ritenuto che, seppur non avesse personalmente deciso ed attuato l’opzione dell’utilizzazione di crediti inesistenti per il pagamento dei debiti tributari, ne era stato certamente consapevole e non aveva impedito l’attuazione di quel piano. Del resto gli è stata ascritta una condotta tipicamente imputabile all’amministratore di diritto e nella specie i Giudici si sono diffusi in una motivazione che escludeva che tale carica fosse solo formale. La deduzione tratta sulla base degli elementi a disposizione appare logica e razionale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.