MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 27 agosto 2019
Innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
Art. 1
Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
1. Le percentuali di compensazione di cui all’art. 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): 6 per cento;
prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04): 6 per cento.
Art. 2
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.