CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2019, n. 22101

Contratto di lavoro a tempo determinato – Proroga – Illegittimità – Tentativo di conciliazione

Rilevato che

Con ricorso al Tribunale di Catanzaro, F.P. chiedeva dichiararsi l’illegittimità della proroga (disposta il 15.1.10) del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Consorzio di Bonifica J. Catanzarese il 14.1.04 per la durata di sei anni.

Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183\10 (in quanto il ricorrente aveva proposto, prima dell’entrata in vigore della L. n. 183\10, il tentativo di conciliazione e nei successivi 270 giorni depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c.), ritenendo illegittima la proroga per essere stata disposta per contratto a termine di durata originaria già superiore a 36 mesi, ex art. 5, co. 4 bis, d.lgs n. 368\01.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 4.12.14, confermava la sentenza di primo grado, confermando il mancato spirare della decadenza dall’impugnativa in base al d.l. n. 225\10, convertito in L. n. 10\11, che previde lo spostamento dei termini di decadenza al 31.12.11.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Consorzio, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, mentre il P. è rimasto intimato.

Sono pervenute conclusioni scritte del P.M.

Considerato che

Il P. è rimasto intimato; che la notifica a mezzo Poste del ricorso è rimasto sprovvista della cartolina di ricevimento, sicché il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Ed invero, come da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. n. 13639 del 04/06/2010), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Nulla sulle spese essendo il P. rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.