CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22230
Tributi – Tributo speciale per il deposito in discarica – Deposito temporaneo – Esclusione
Considerato in fatto
1. D. e S.V., eredi di G.V., impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, l’atto di accertamento del tributo ed irrogazione di sanzioni nr. 5/2012/TSA dell’importo complessivo di € 20.795,79, notificato in data 3/8/2012 dalla Regione Veneto, per messa in opera di un deposito incontrollato con conseguente violazione delle disposizioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorso sul presupposto che si era in presenza di un deposito temporaneo e non di una discarica abusiva.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione Regionale e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello osservando che gli elementi forniti dagli appellati (esecuzione dei lavori di manutenzione delle rete idriche e fognarie per conto del Comune di Venezia e di V. spa, data dei contratti, previsione di esecuzione degli interventi infrastrutturali commissionati) consentivano di ritenere provata la temporaneità del deposito
4. Avverso la sentenza della CTR la Regione Veneto ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi. Gli intimati si sono costituiti depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, nr. 5 cpc, costituito dalla permanenza dei rifiuti per oltre tre mesi nel luogo dove erano stati rinvenuti
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2697 cc dell’art. 115 in relazione all’art. 360 nr 3-4 cpc e per avere la CTR errato nel non considerare il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo ai resistenti circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 208 comma 17 d.lvo 152 per l’esenzione dall’autorizzazione.
1.2 Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 1 lett. m), 208, comma 17, 230, comma 1 266 comma 4 d.lvo nr. 152/2006, in relazione all’art. 360, comma 1° nr. 4 cpc per avere il giudice di seconde cure affermato la natura temporanea del deposito, in assenza delle condizioni stabilite dalla legge, nonostante riscontri oggettivi di segno contrario.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 348 ter cpc IV e V comma cpc, applicabile a norma dell’art. 54 comma 2 d.l. 83/2012 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, <<Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dai casi di cui all’art 348 bis , secondo comma, lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di j primo grado>>.
2.2. Nella fattispecie in esame in punto entrambi i giudizi hanno concluso per il riconoscimento della natura temporanea dei rifiuti ritenendo provata la permanenza degli stessi per il periodo inferiore ai tre mesi. In particolare sul punto la CTP afferma che <<circa il tempo di permanenza dell’accumulo dei rifiuti sequestrati non è possibile stabilirlo con certezza essendo poco probanti sia le considerazioni della Regione che quelle dei ricorrenti basate entrambe su affermazioni e presunzioni proprie. Di certo sappiamo che al momento del sequestro era già in atto lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e quindi in mancanza di prove contrarie dobbiamo ritenere rispettato il termine temporale di tre mesi per l’avvio allo smaltimento>>. Nella sentenza di secondo grado si legge <<La Regione eccepisce che controparte non avrebbe dato dimostrazione della permanenza a tre mesi nel deposito, condizione questa affinché si possa considerare temporaneo il deposito stesso. Tuttavia questo Collegio osserva che le date di stipula dei sopracitati contratti con il Comune di Venezia e con V. spa nonché i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori commissionati, rendono credibile che il deposito fosse stato costituito da poco, addirittura da pochi giorni, come emerge dalle dichiarazioni di parte. Il fatto che al momento dell’intervento della Guardia di Finanza fossero in corso operazioni di trasporto dal deposito in contestazione allo smaltitore autorizzato finale, avvalora ulteriormente la temporaneità del deposito stesso ed il rispetto dei tempi limite>>. La <<doppia conforme>> si fonda sulle stesse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
3 Il secondo motivo è infondato.
3.1 La CTR non è incorsa nella dedotta violazione del principio della ripartizione dell’onere probatorio in quanto ha dato conto nella motivazione della sentenza del fatto che il contribuente ha fornito elementi probatori ritenuti sufficienti per dimostrare la natura temporanea del deposito dei rifiuti con particolare riferimento al rispetto della cadenza temporale dei tre mesi per l’avvio allo smaltimento.
4 Il terzo motivo è inammissibile.
4.1 La CTR ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni perché il deposito di rifiuti, provenienti dall’esecuzione di lavori oggetto di plurimi contratti di appalto in corso, fosse da considerare temporaneo spiegando le ragioni di tale convincimento.
4.2 La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge si risolve in una critica alla sentenza per non aver ritenuto raggiunta la prova natura non temporanea del deposito di rifiuti contenendo giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 comma 1° nr 5 cpc. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Sez. 6 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
4. Ne consegue il rigetto del ricorso.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.300 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
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