CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22361
Rapporto di lavoro – Superiore inquadramento – Riconoscimento – Autonomia e capacità di coordinamento e gestionali
Rilevato che
– con sentenza in data 7 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da R.L. nei confronti della A.S.A.D. – Associazione Servizi Assistenza Domiciliare Società Cooperativa Sociale – volta ad ottenere il riconoscimento della superiore categoria E2 rispetto a quella C1 di formale inquadramento, a decorrere dal giugno 2002, previo accertamento dell’attività di referente del servizio assistenza anziani a decorrere dal 2002 e del servizio denominato click care a decorrere dal 2008;
– in particolare, la Corte ha confermato, in assenza di ulteriori elementi probatori addotti in sede di gravame, la mancata emersione di circostanze idonee a far ritenere sussistente una attività di coordinamento da parte della ricorrente in condizioni di autonomia non emergendo le conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nonché l’autonomia e le capacità di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso R.L., affidandolo a quattro motivi;
– resiste, con controricorso, la A.S.A.D.;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio;
– il motivo è inammissibile;
– è necessario al riguardo precisare che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
– ne consegue che pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come è avvenuto nel caso di specie con riguardo alle note dell’A.S.A.D. da cui si evincerebbe lo svolgimento di mansioni superiori, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 29/10/2018);
– con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo a quanto emergerebbe dagli atti processuali;
– il motivo è inammissibile;
– va ribadito che integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., in I. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto (non di un documento o di un atto), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (cfr. sul punto, Cass. n. 16703 del 25/06/2018), situazione, questa, sicuramente non ricorrente nel caso di specie;
– con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., mentre con il quarto si deduce la violazione dell’art. 47 CCNL cooperative sociali;
– i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili;
– va rilevato, al riguardo, che per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360, n. 5, cod. proc. civ., comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;
– attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;
– nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, invece, è di esclusiva spettanza del giudice di merito;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13.