MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 agosto 2019, n. 95
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2019, per il settore industria, compreso il settore marittimo
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 78,83 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura di € 16.554,30 e di € 30.743,70.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 44.270,93 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 37.507,31 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 34.125,51 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2017 e precedenti | 1,011; |
anno 2018 e I semestre 2019 | 1,000 |
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2019, è fissato in € 545,02.
Articolo 3
Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,011 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità | Importi dal 1° luglio 2019 |
---|---|
dal 50 al 59% | € 305,82 |
dal 60 al 79% | € 429,07 |
dall’80 all’89% | € 796,64 |
dal 90 al 100% | € 1.227,32 |
100% + a.p.c | € 1.773,06 |
Articolo 4
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
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