CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2019, n. 22705

Tributi – TARSU – Albergo con licenza annuale – Comunicazione di chiusura stagionale della attività per esecuzione di lavori di manutenzione – Esenzione per il periodo di chiusura – Esclusione – Onere di prova a carico del contribuente dell’effettiva chiusura

Premesso in fatto e considerato in diritto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4373/44/2016 del 28 aprile 2016, pubblicata il 12 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7091/2015 del 23 febbraio 2015, la quale – in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente G. M. avverso l’avviso di pagamento della somma di € 2.697,00 a titolo di differenza della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta al Comune di Ischia per l’anno 2012 – aveva disposto la riduzione del tributo, rimettendone la riliquidazione all’Ente impositore.

2. – Il Comune di Ischia, in persona del sindaco in carica pro tempore, ha proposto, con atto del 6 dicembre 2016, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Con memoria del 29 maggio 2019 l’Ente impositore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

3. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: il ricorrente, esercente una impresa alberghiera nei locali dell’immobile tassato, aveva comunicato la chiusura stagionale della attività per l’esecuzione di lavori di manutenzione della struttura alberghiera; l’Ente impositore ha omesso di procedere ai doverosi controlli, mediante « uno o più sopralluoghi […] al fine di verificare se l’albergo era stato chiuso […] nel periodo in cui si sarebbero dovuti effettuare i lavori »; in mancanza dell’ accertamento del contrario, « la struttura alberghiera deve ritenersi effettivamente chiusa »; sicché il Comune non ha dimostrato che nel periodo in questione l’albergo producesse rifiuti.

4. – Con l’unico motivo di ricorso l’Ente impositore denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 66 e 70 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deducendo: nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo contemplate dall’art. 66 del d. lgs. 15 novembre 1993, cit.; l’art. 62 del d. lgs. 15 novembre 1993, cit., pone « una presunzione iuris tantum di produttività [dei rifiuti], superabile solo dalla prova contraria del detentore »; l’immobile era adibito ad albergo con « licenza di validità annuale e non stagionale »; l’Ente impositore non era tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all’ esercizio della impresa alberghiera; è ininfluente « la mera dichiarazione [del contribuente] di temporanea chiusura della attività », irritualmente presentata dal contribuente; difetta la prova della concreta inutilizzabilità » dell’immobile; comunque la «mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno » non comporta la esenzione dal tributo, non ricorrendo la «obiettiva impossibilità di utilizzo »; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha addossato all’Ente impositore l’onere della verifica della irrituale dichiarazione del contribuente.

5. – Il ricorso è fondato.

5.1 – La sentenza impugnata è inficiata dalla denunziata violazione di legge.

Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) » (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una « presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti », alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).

Orbene, in relazione al caso di specie, soccorrono esattamente in termini i principi di diritto recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali:

« In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri […] ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura » (Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 33426 del 27/12/2018, Rv. 651995 – 01);

« la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dall’art. 62 citato » (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 – 01).

Pertanto, alla stregua dei superiori principi di diritto, nella specie la mera dichiarazione del contribuente – di temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione – non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile. E affatto illegittimamente il giudice di merito ha addossato all’Ente impositore l’onere della prova contraria.

5.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, né residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, esattamente in temimi, SÌ è consolidata uopo la introduzione della lite, consiglia la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, mediante rigetto del ricorso del contribuente.

Condanna il contribuente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro milleottocento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Compensa le spese dei gradi di merito.