L’INPS ha chiarito che per tutti i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore dell’articolo 26 quater del D.L. n. 4/2019 convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 26/2019).
Pertanto dovranno essere inviati dai datori di lavoro autorizzati alla CIG in deroga tutti i dati necessari per il pagamento a mezzo modello SR41 entro il 30 settembre 2019:
- per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019:
- in caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019;
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Sono escluse le autorizzazioni emesse per decreti convenzionali “30000” (eventi sismici) e “18130” (Ponte Morandi), trattandosi di normativa speciale con cui si prevede la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.
Il termine decadenziale, come sopra specificato, sarà visualizzabile in “Sistema Unico” nel campo “Data di scadenza dell’autorizzazione”, conseguentemente risulterà inibito l’invio dei relativi flussi di pagamento (Mod. SR41) da parte del datore di lavoro, rimanendo a carico dello stesso il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.