In base al comma 6-ter dell’aricolo 44 del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto in sede di conversione dall’articolo 26 quater del D.L. n. 4/2019 convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019, le imprese oggetto di intervento della cassa integrazione guadagni in deroga, con pagamento direttamente dall’INPS, sono obbligate, pena la decadenza, ad inviare all’INPS, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il termine di sei mesi, ai fini del conguaglio o richiesta di rimborso (in precedenza il termine, sempre a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo).
Per meglio illustrare i nuovi termini per l’invio dei predetti dati l’INPS a predisposto e pubblicato la circolare n. 120 del 22 agosto 2019. In particolare nella circolare viene evidenziato che “il termine dei sei mesi, previsto dalla novella legislativa, entro cui il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale, per il tramite del Mod. SR41, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo”

L’INPS ha chiarito che per tutti i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore dell’articolo 26 quater del D.L. n. 4/2019 convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 26/2019).

Pertanto dovranno essere inviati dai datori di lavoro autorizzati alla CIG in deroga tutti i dati necessari per il pagamento a mezzo modello SR41  entro il 30 settembre 2019:

  1. per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019:
  2. in caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019;

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Sono escluse le autorizzazioni emesse per decreti convenzionali “30000” (eventi sismici) e “18130” (Ponte Morandi), trattandosi di normativa speciale con cui si prevede la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.

Il termine decadenziale, come sopra specificato, sarà visualizzabile in “Sistema Unico” nel campo “Data di scadenza dell’autorizzazione”, conseguentemente risulterà inibito l’invio dei relativi flussi di pagamento (Mod. SR41) da parte del datore di lavoro, rimanendo a carico dello stesso il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.