Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, del Regolamento Ue 1912/18 vengono modificati, per gli operatori che operano sul mercato itraunionale, i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro ad un altro Stato membro.
Le nuove norme avranno, quindi, risvolti sul piano fiscale per gli operatori che operano sui mercati dei paesi dell’Unione europea. L’articolo 41 del decreto legge 331/93 prevede per le cessioni effettuate nei paesi dell’Unione Europea la non imponibilità al verificarsi dei determinate condizioni. Tra queste, si rammenta, la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro. Prima dell’emanazione del regolamento Ue 1912/18 la prova della non imponibilità a carico del cedente era rimessa ai vari Stati Membri, in Italia l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, con le risoluzioni 345/07 e 477/08 che la prova documentale erano costituite dai seguenti documenti di trasporto:
- CMR, per tutte le spedizioni via terra;
- AWB, B/L per il trasporto aereo e nave
Per le cessioni franco fabbrica e franco magazzino (EXW) la prova va richiesta ai clienti, mentre se il trasporto è a cura della società, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.
Con la risposta n. 100 dello scorso 8 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate si è di fatto già conformata al contenuto del Regolamento Ue 1912/18. L’Amministrazione finanziaria, infatti, oltre a richiamare la giurisprudenza unionale e la relativa prassi amministrativa ha richiamato quasi integralmente le prescrizioni, contenute nel nuovo regolamento UE, a carico degli operatori.
Con il Regolamento Ue 1912/18 il legislatore europeo ha indicato una serie di documenti riconosciuti validi, in quanto idonei a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione, ai fini della prova sull’avvenuta cessione intraunionale.
Con il nuovo regolamento UE è stato stabilito che:
Condizioni delle cessioni INTRA
- Entrambi gli operatori (cedente e cessionario) devono essere soggetti passivi d’imposta in due diversi Stati membri dell’Unione europea.
- La cessione deve avvenire a titolo oneroso.
- I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.
Presunzione della spedizione/trasporto dei beni in un altro Stato membro se il venditore certifica che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto e è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contradditori, relativi al trasporto/spedizione dei beni:
- documento o lettera CRM con firma
- polizza di carico
- fattura di trasporto aereo
- fattura emessa dallo spedizioniere
- rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore
oppure che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti documenti, in combinazione con uno dei seguenti:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione/trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione/trasporto dei beni
- documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che confermi l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato
- rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore.
Presunzione della spedizione/trasporto dei beni in un altro Stato membro se il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati/spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dell’acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione deve indicare:
- la data di rilascio
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente
- la quantità e la natura dei beni
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione di tali mezzi
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Almeno due degli elementi di prova non contradditori, quali:
- documento o lettera CRM con firma
- polizza di carico
- fattura di trasporto aereo
- fattura emessa dallo spedizioniere
- rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore o uno qualsiasi dei suddetti documenti, in combinazione con una polizza assicurativa relativa alla spedizione, o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità, o con la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.
L’elencazione della documentazione a supporto della prova della cessione intracomunitaria nel regolamento UE se costituisce elemento di certezza al contempo costituisce un vincolo per l’impresa nel reperire l’esatta documentazione richiesta dalla norma rischiando di tramutarsi in oneri, in termini di imposta e sanzionatori, estremamente gravosi.
Alla luce di queste considerazioni va posta la problematica, per le imprese, sulla corretta gestione della documentazione prevista dal Regolamento Ue al fine di evitare il rischio di del disconoscimento dell’operazione Intra, con conseguente recupero dell’IVA, qualora la stessa non fosse in possesso della prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato.
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